Fisco e contabilità

Fondi Covid, doppio errore nelle regole sugli avanzi

Su alcuni problemi applicativi occorre un chiarimento ministeriale e una modifica della norma

di Maurizio Delfino

L'articolo 37-bis del DL 21/2022 convertito dalla legge 51/2022, in materia di rideterminazione dellìavanzo vincolato da fondi Covid a seguito dell'invio telematico della certificazione dispone che «Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2)» al fine di adeguare gli allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39 del Dl 104/2020 «è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria».

La norma in questione sembra dimenticare alcune questioni importanti.

La prima riguarda gli allegati; sono citati l'allegato A (prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) e l'allegato A2 (elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione). Non sono stati considerati, invece, altri allegati importanti che risentono della rideterminazione della quota vincolata del risultato di amministrazione, quali Prospetto verifica degli equilibri finanziari, quadro generale riassuntivo e piano degli indicatori.

La seconda dimenticanza, che sembra un errore tecnico, riguarda l'oggetto della norma e la ratio stessa. Ci si chiede se la facoltà di rideterminare il risultato di amministrazione a seguito della certificazione dei fondi Covid con un provvedimento di competenza del responsabile del servizio finanziario è giustificata solo dal fatto che si tratta di allegati al rendiconto. La norma testualmente è rubricata «Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli enti locali» e non ha considerato che la rettifica in esame riguarda direttamente anche il conto economico e lo stato patrimoniale, che non sono allegati al rendiconto, ma atti fondamentali del rendiconto. Il minore o maggiore avanzo vincolato incide sulla sospensione del provento da trasferimenti a Conto economico e sul risconto passivo in Stato patrimoniale.

Ma allora che cosa succede? Il responsabile del servizio finanziario modifica solo gli allegati al rendiconto in quanto la sua competenza è limitata? Questo significa che per modificare il conto economico e lo stato patrimoniale occorre portare una delibera di rettifica in approvazione del Consiglio comunale? Sarebbe assurdo e contrario alla ratio legis.

Oppure il responsabile del servizio può modificare, oltre agli allegati, anche gli atti fondamentali del rendiconto, conto economico e stato patrimoniale? Sarebbe questa la soluzione più logica, ma la norma non lo consentirebbe, come emerge fin dall'incipit.

E poi non si comprende perché la norma non ha scritto che il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 – come invece è stato indicato lo scorso anno. Il provvedimento di rideterminazione dell'avanzo non si deve mandare alla Bdap oppure lo si dà per scontato ?

Un passo in avanti riguarda il parere dell'organo di revisione, che ora – scrive la norma – deve essere espresso. Lo scorso anno, la norma sullo stesso argomento (articolo 15-bis del Dl 77/2021) disponeva «sentito l'organo di revisione», espressione priva di rilevanza giuridica.

Il problema esiste e gli errori si ripetono. Occorre un chiarimento ministeriale e una modifica della norma; le Faq non sono più sufficienti.

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