Fisco e contabilità

Fondi Covid, rettifica del responsabile finanziario ad ampio raggio

Salvo il caso in cui la rettifica interessi il valore complessivo del risultato di amministrazione

di Patrizia Ruffini

La competenza dell'aggiornamento del rendiconto alle risultanze della certificazione Covid spetta solamente al responsabile finanziario. L'articolo 37-bis del decreto legge 21/2022 stabilisce che: il provvedimento con il quale gli enti locali adeguano alle risultanze della certificazione Covid-19 gli allegati al rendiconto 2021 del risultato di amministrazione (allegato a) e dell'elenco analitico delle risorse vincolate (allegato a/2) «è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria».

Come avvenuto nel 2021 con riferimento al rendiconto 2020, è affidato al responsabile finanziario, in un'ottica di semplificazione, il compito di procedere alla modifica degli allegati al rendiconto evitando, così, il passaggio in giunta e in consiglio, salvo il caso in cui la rettifica interessi il valore complessivo del risultato di amministrazione.

La finalità della norma fa ritenere la deroga che affida la competenza della variazione al responsabile finanziario estesa anche alla rettifica, sempre conseguente alla certificazione Covid-19, delle ulteriori componenti del rendiconto. Nello specifico, la modifica dell'avanzo vincolato da certificazione Covid comporta certamente la rettifica del quadro generale riassuntivo e del prospetto degli equilibri. Qualora fossero stati contabilizzati i risconti, poi, la rettifica coinvolgerà anche il conto economico, lo stato patrimoniale e il piano degli indicatori. Si ritiene che anche l'aggiornamento di questi prospetti sia di competenza del responsabile finanziario.

In altri termini: tutte le variazioni derivanti dalla certificazione Covid sono di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardino il valore complessivo del risultato di amministrazione. Qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve, invece, essere effettuata dagli organi competenti previsti dall'articolo 227 del Dkgs 267/2000, secondo l'iter ordinario fissato dalla norma.

Infine i documenti modificati, una volta approvati, devono essere nuovamente trasmessi alla Bdap al fine di aggiornare le risultanze presenti nella banca dati.

É del tutto evidente che eventuali interpretazioni diverse, tese a restringere la competenza del responsabile finanziario a favore di una competenza consigliare per alcune modifiche al rendiconto, vanificherebbero le intenzioni semplificatrici del legislatore.

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