Fisco e contabilità

Fondi Pnrr, arrivano le prime istruzioni della Ragioneria generale sui controlli

Su atti, contratti e provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi controlli ordinari di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Con la circolare n. 28/2022, la Ragioneria generale dello Stato diffonde le prime indicazioni sui controlli, dopo le regole sul monitoraggio (si veda Nt+ Enti locali & edilizia del 9 giugno).

Gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del Pnrr sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale. Quest'ultima è contenuta nel decreto legislativo 123/2011, al quale fa riferimento il Dm 11 ottobre 2021, recante la disciplina delle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse del Pnrr. In base all'articolo 9 del Dm 11 ottobre 2021, sono sottoposti al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile i contratti passivi, le convenzioni, i decreti e gli altri provvedimenti relativi ad interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali realizzati nell'ambito del Piano. Conseguentemente, le Amministrazioni interessate dovranno sottoporre i predetti atti al competente ufficio di controllo di regolarità amministrativa e contabile. I ministeri sottoporranno pertanto gli atti al controllo preventivo dei rispettivi Uffici Centrali di Bilancio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, invece, assoggetterà gli atti al controllo preventivo dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questo non si pone in contrasto con l'ulteriore disposizione di semplificazione nella esecuzione dei contratti pubblici del Pnrr e Pnc, prevista dall'articolo 50, comma 3, del Dl 77/2021. Tale norma, nel disporre l'immediata efficacia dei contratti, deroga infatti all'articolo 32, comma 12, del Dl 50/2016 che disciplina la condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. In altri termini, la previsione dell'articolo 50, comma 3, del Dl 77/2021 non esclude i controlli preventivi, che trovano fondamento nell'imprescindibile esigenza di legalità (deliberazione n. 1/2022 della Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato). A fronte di un eventuale esito negativo del controllo preventivo le amministrazioni dovranno ovviamente adottare le necessarie misure consequenziali.

Va tenuto conto che i controlli potrebbero essere affidati anche alla ragioneria territoriale competente. Potranno essere svolti anche con il supporto di apposite funzionalità informatiche in corso di predisposizione, nel rispetto del limite delle risorse assegnate all'Amministrazione titolare dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, nonché di tutte le altre disposizioni di legge.

Sono assoggettati a controllo preventivo solo i provvedimenti che costituiscono il titolo giuridico dei successivi atti esecutivi per la realizzazione di progetti o interventi del Pnrr.

Nel caso in cui l'Amministrazione titolare affidi la realizzazione di un intervento, o quota parte di esso, ad altra Amministrazione (soggetto attuatore) o ad una propria articolazione territoriale, il controllo preventivo potrà dispiegarsi attraverso un'articolazione più complessa del procedimento.

La circolare puntualizza anche che le Amministrazioni che gestiscono le risorse del Pnrr su apposite contabilità speciali dovranno presentare la relativa rendicontazione ai competenti uffici di controllo.

In concreto, se si tratta di Amministrazioni centrali, la rendicontazione dovrà essere presentata agli uffici centrali di bilancio presso ciascun ministero. Se si tratta di articolazioni periferiche dei ministeri (compresi gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale), la rendicontazione dovrà essere presentata alle ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. Come eccezione, i rendiconti della Presidenza del Consiglio dei Ministri devono essere inviati alla ragioneria territoriale dello Stato di Roma.

I rendiconti delle contabilità speciali in questione dovranno essere presentati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, in considerazione del termine di presentazione previsto dal Dpr 689/1977 per i rendiconti dei conti correnti di tesoreria Next Generation Eu - Italia.

Infine, la Ragioneria generale ricorda che agli interventi realizzati da altre amministrazioni dello Stato, organi di rilevanza costituzionale, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni, Province, Città metropolitane o altri organismi pubblici si applicano i controlli amministrativo- contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.

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