Personale

Fondo accessorio, le istruzioni della Ragioneria: calcoli basati sui cedolini

Arrivano le prime indicazioni operative sulla misura prevista dal decreto Crescita (articolo 33, comma 2)

di Gianluca Bertagna

Sono arrivate le istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'articolo 33, comma 2 del Dl 34/2019. La norma, finalizzata a creare più spazi assunzionali nei Comuni, prevede anche l'obbligo di adeguamento del limite previsto dall'articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017 fissato all'anno 2016 in caso di un maggior numero di dipendenti presenti rispetto al 31 dicembre 2018. Poiché il 2020 è il primo anno per adeguare questo valore, le istruzioni della Ragioneria generale contenute nella nota Prot. 179877/2020 giungono in tempo utile per chiudere il prima possibile la costituzione e la destinazione del fondo delle risorse decentrate dell'anno.

I Comuni dovranno operare il conteggio, che andrà peraltro rivisto ogni anno, in due fasi ben distinte. In un primo momento andrà determinato il valore medio pro-capite del trattamento accessorio del 2018 quantificando il seguente rapporto:
- Al numeratore andrà posto il fondo del trattamento accessorio di competenza del 2018 al netto delle voci escluse dal limite di cui all'articolo 23 comma 2 del Dlgs 75/2017 sommato al valore dello stanziamento destinato nello stesso anno alle posizioni organizzative;
- al denominatore si dovrà indicare il personale in servizio al 31 dicembre 2018, destinatario delle somme di cui sopra. I dipendenti da considerare sono solo quelli a tempo indeterminato e vanno rapportati i part-time.

Tale operazione va fatta un'unica volta e restituirà il valore medio pro-capite del 2018. La Ragioneria generale afferma che il calcolo va fatto tenendo separati i dipendenti (cui si sommano come visto le posizioni organizzative) e i dirigenti. A questo punto, conosciuta l'entità del valore medio di salario accessorio, ogni anno sarà necessario capire se e di quanto il Comune deve "alzare" l'asticella del limite dell'anno 2016, con la consapevolezza che, come affermato dallo stesso Dm del 17 marzo 2020, non si procederà ad abbassare il valore se i dipendenti risultano diminuiti rispetto a quelli al 31 dicembre 2018.

Il metodo suggerito dalla Ragioneria non è più l'ormai nota «semisomma», ma quello della «effettiva presenza in servizio». Nel parere si suggerisce di utilizzare i cedolini emessi (leggasi: che si prevede di emettere), evidentemente al netto di quelli eventualmente destinati alla tredicesima mensilità, come unità di misura convenzionale. Si considereranno allora per un dipendente che ha lavorato tutto l'anno a tempo pieno 12 cedolini paga; per un dipendente che ha lavorato tutto l'anno a part-time al cinquanta per cento 6 cedolini paga; per un dipendente cessato il 1 di settembre 8 cedolini paga; per un dipendente che è stato assunto al 1 di ottobre a tempo pieno, 3 cedolini paga; e via dicendo allo stesso modo per tutti i lavoratori. La somma di tutti i cedolini diviso 12 fornirà il numero dei dipendenti presenti nell'anno, da confrontare con quelli al 31 dicembre 2018.

Se il valore è inferiore, il limite del 2016 rimarrà il medesimo; se il valore è superiore il limite dovrà essere adeguato in proporzione al maggior numero di dipendenti, moltiplicando la quota media pro-capite per lo scostamento rilevato. Particolarmente interessanti anche i suggerimenti sulle tempistiche. Il fatto che il dato certo delle presenze lo si conosca solo a fine anno non vuol dire che questo debba rallentare o bloccare le operazioni di costituzione e contrattazione; in un'ottica prudenziale gli enti dovranno stimare sulla base del proprio Piano triennale dei fabbisogni di personale le entrate e le uscite dei dipendenti ed eventualmente già in sede di contratto integrativo tenere conto dei possibili andamenti prevedendo clausole flessibili che evitino, appunto, il ritorno in contrattazione se cambia il numero dei dipendenti presenti. In concreto, un incremento del fondo apportato sulla base dell'adeguamento previsto andrà certamente ridotto, o anche azzerato, se a consuntivo i dati fossero mutati in senso peggiorativo, ed è bene che di ciò si dia chiaramente conto sia in fase di costituzione che in sede di contrattazione. Insomma, dopo questo parere non ci sono più scuse per rimandare la costituzione e la contrattazione del trattamento accessorio.

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