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Fondo di anticipazione di liquidità, la Consulta interviene nuovamente

di Ortensio Fabozzi (*) - Rubrica a cura di Ancrel

L'anticipazione di liquidità è uno strumento normativo utilizzato per far fronte al pagamento dei fornitori delle pubbliche amministrazioni, introdotto con il decreto legge 35/2013, convertito nella legge 64/2013, al fine di agevolare i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, è stato rinnovato con diversi decreti legge, non da ultimo il Dl 34/2020.
Con l'attivazione dell'anticipazione di liquidità viene rimesso nel sistema economico del paese un flusso finanziario utile a ridurre lo stock di debiti che le pubbliche amministrazioni hanno verso i propri fornitori, con evidenti benefici per il sistema economico dell'intero paese.
Questa misura da un lato vincola gli enti alla restituzione dell'anticipazione attraverso un piano di ammortamento, dall'altro fornisce una risposta immediata ed efficace alle imprese e ai professionisti, consentendo di alleggerire i bilanci degli enti pubblici dai residui passivi.
L'anticipazione non è una risorsa aggiuntiva, ma è da considerarsi semplice flusso finanziario che deve consentire il superamento di temporanee carenze di liquidità. Pertanto le amministrazioni richiedono l'anticipazione per i debiti certi liquidi ed esigibili; eventuali debiti fuori bilancio devono essere dapprima riconosciuti con le modalità previste dall'ordinamento contabile.

Contabilizzazione dell'Anticipazione di liquidità
Con il contratto di anticipazione gli enti adeguano i propri bilanci di previsione ai nuovi stanziamenti seguendo quanto indicato dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria previsto dall'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. L'anticipazione di liquidità va allocata al Titolo 6 delle Entrate, Accensioni di prestiti, Accensione di prestiti a breve termine, Anticipazioni, Anticipazioni a titolo oneroso (codifica 6.02.02.01); nella parte spesa va allocata al Titolo IV, Spese per rimborso di prestiti, più precisamente, Rimborso prestiti a breve termine, Chiusura anticipazioni, Chiusura anticipazioni a titolo oneroso (codifica 4.02.02.01).
Gli interessi passivi, vanno inseriti al titolo 1 delle Spese correnti nella Missione "50".
L'articolo 2, comma 6, del Dl 78/2015, ha dato la facoltà, agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.
Su questo punto è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 4/2020, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 6, Dl 78/2015, convertito; puntualizzando che le anticipazioni di liquidità, sono utilizzabili dagli enti locali solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio e hanno l'unico scopo di provvedere a recuperare risorse nel caso in cui l'ente non sia in grado di pagare le passività accumulate negli esercizi.
In buona sostanza la Corte Costituzionale ha consolidato il divieto di utilizzare le anticipazioni di liquidità per attenuare il risultato di amministrazione e di conseguenza offrire nuove forme di copertura giuridica della spesa; in questo caso migliorandolo, e di conseguenza aumentando la propria capacità di spesa in netto contrasto con l'articolo 119, comma sesto della Costituzione evitando per l'appunto effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente.
Il legislatore ha affrontato la possibile conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, introducendo con l'articolo 39-ter del Dl 162/2019, convertito con la legge 8/2020. Al comma 1, ha disposto che in sede di approvazione del rendiconto 2019, gli enti locali espongono nel prospetto del risultato di amministrazione le anticipazioni acquisite negli anni, ma non ancora rimborsate al 31 dicembre 2019 nel fondo anticipazione di liquidità (Fal). Successivamente, la stessa norma al comma 2, ha introdotto la possibilità di ripianare il peggioramento del disavanzo determinato dall'accantonamento al Fal, distinto dal Fcde con quote annuali, a partire dal 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio di riferimento, quindi a seconda dall'anno del ricorso all'anticipazione e del relativo piano di ammortamento. Al comma 3, è stabilito che il fondo di anticipazione di liquidità a partire dal bilancio di previsione 2020-2022, in entrata è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio; per gli esercizi successivi si segue la stessa modalità. Tutto ciò in deroga ai limiti di applicazione degli avanzi da parte degli enti che sono in disavanzo di amministrazione.

Corte Costituzionale sentenza n. 80/2021
La Corte Costituzionale, su input dalla Corte dei Conti Puglia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 39-ter, commi 2 e 3, del decreto legge 162/2019, la cui decisione investe i bilanci degli enti in dissesto o procedura di riequilibrio e quelli che hanno ricevuto anticipazioni di liquidità.
La Corte ha evidenziato che il comma 2 dell'articolo 39 ter, costituirebbe una rilevante deroga al normale regime di rientro dal disavanzo previste dal Tuel. Di più si consentirebbe il trasferimento dell'onere del debito (disavanzo) dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a quelle successive, ampliando indebitamente il deficit e prevedendo un'ulteriore dilazione del ripiano in tempi incompatibili con i principi di responsabilità del mandato elettivo e dell'equità intergenerazionale.
La Corte costituzionale ha chiarito che il comma 3 dell'articolo 39-ter consente di finanziare la restituzione delle quote annuali dell'anticipazione di liquidità con l'utilizzo della stessa quota accantonata come Fal nel risultato di amministrazione, in discontinuità rispetto al principio contabile contenuto nel punto 3.20-bis dell'Allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011, che sottolinea la necessità che gli enti beneficiari delle anticipazioni di liquidità, reperiscano in bilancio le risorse effettive per il pagamento della restituzione della rata annuale. In questo modo ogni anno il Fal verrebbe impiegato per rimborsare la relativa quota annuale ampliando la spesa corrente, in grado di alterare il risultato di amministrazione e l'equilibrio del bilancio. Secondo la Corte dei conti la contabilizzazione (articolo 39-ter) produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione, con spazi di spesa utilizzati indebitamente all'ampliamento di quella corrente.
In merito, il punto di vista di Arconet, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.6, le spese per il rimborso dell'anticipazione vengono impegnate nei bilanci, in base al piano di ammortamento, distinguendo la parte corrente e la parte in conto capitale. Le rate di ammortamento dell'anticipazione non possono trovare il pagamento sullo stanziamento «Fondo destinato a restituzione anticipazione» e pertanto non è possibile finanziare questa spesa con la quota del risultato di amministrazione che si è formato nell'anno di accertamento dell'entrata, ne segue che i rimborsi dell'anticipazione, devono essere finanziati dal bilancio corrente.

Le prospettive
Sembra essere spettatori inermi di una rincorsa per la determinazione del disavanzo e della contabilizzazione degli stessi, da parte del legislatore e della giurisprudenza che impone la necessità di riformulare organicamente la materia della contabilità pubblica in modo da non lasciare spazio a mezze misure e a rattoppi estemporanei e transitori.
Il tutto, per di più, avviene nella fase clou per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci di previsione, e soprattutto decontestualizzate dal periodo storico che stiamo vivendo; gettando ombre e dubbi su una coerente gestione del disavanzo derivante all'appostazione del Fal, a meno di un correttivo tutto da costruire che sia all'interno del dettato costituzionale in virtù delle sentenze n. 4/2020 e n. 80/2021.
La contabilità degli enti sempre più viene riempita di fondi e accantonamenti, che in molti casi sono l'applicazione di corrette regole contabili e applicazioni di principi, ma dall'altro alcuni risultano diventare sterili tecnicismi che rischiano di bloccare la crescita del paese e la restituzione in servizi di quanto versano i cittadini.
Gli interventi legislativi sembrano spostare in avanti il problema e spesso inseguire la giurisprudenza e tendono, con interventi mirati a prevenire l'incremento del numero di enti in situazioni di precarietà più con norme che «ammorbidiscano» l'impatto del disavanzo sui conti, piuttosto che dotando le stesse di una regolamentazione lungimirante e di prospettiva che accompagni per lungo tempo gli enti.
Occorrono regole contabili durevoli nel tempo e che siano prospettiche nel futuro, soprattutto per gli enti locali che sono gli avamposti di prossimità per il cittadino rispetto ai servizi che offrono alla comunità locale.
In questo contesto il lavoro dell'organo di revisione nel porre attenzione sulla corretta applicazione delle norme e dei principi contabile, è sempre più difficile relativamente ad alcune regole che sono mutevoli nel tempo.

(*) Ancrel Campania

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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

FORMAZIONE SU ENTI LOCALI E-LEARNING 2021
L'ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Belluno, l'ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento Rovereto e Ancrel, sezione Veneto, mettono a disposizione dei soggetti che operano negli enti locali una proposta formativa in modalità e-learnig on demand. Le attività formative sono rivolte in particolare ai responsabili dei servizi finanziari, tributi, personale, contratti, partecipate, ai segretari provinciali e comunali, ai Presidenti di Provincia, sindaci, delegati provinciali e assessori comunali, ai dottori e ragionieri commercialisti ed esperti contabili, ai revisori legali. Il programma è articolato su dodici lezioni, ciascuna di 2 ore. Maggiori dettagli nella brochure

INTRODUZIONE ALLA REVISIONE DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI
Seminario di formazione di base in 8 lezioni su piattaforma GoToWebinar (Webinar di 2 ore a lezione - n. 16 crediti formativi complessivi con Test di verifica al termine di ciascuna lezione.
1° lezione 07/05/21 ore 15 -17 L'Organo di revisione economico-finanziaria Relatore: Dott. Luciano Fazzi
2° lezione 14/05/21 ore 15 -17 L'Ordinamento finanziario e contabile e il sistema dei controlli interni Relatore: Dott. Guido Mazzoni
3° lezione 21/05/21 ore 15 -17 Il Bilancio Relatore: Dott.ssa Grazia Zeppa
4° lezione 28/05/21 ore 15 -17 La gestione del Bilancio I Relatore: Dott.ssa Tiziana Vinci
5° lezione 04/06/21 ore 15 -17 La gestione del Bilancio II Relatore: Dott.ssa Antonella Putrino
6° lezione 11/06/21 ore 15 -17 Gli investimenti Relatore: Dott.ssa Rosa Ricciardi
7° lezione 18/06/21 ore 15 -17 La gestione della tesoreria Relatore: Dott.ssa Maria Carla Manca
8° lezione 25/06/21 ore 15 -17 La rendicontazione dei risultati di gestione Relatore: Dott. Marco Castellani
Tutte le info per l'iscrizione al link https://www.ancrel.it/it/eventi.php?id=183

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE
Seminario organizzato da Ancrel Prato in collaborazione con OdcecC Prato. Il Seminario è suddiviso in 5 incontri (webinar), di due ore cadauno dalle 14,30 alle 16.30 .
1° LEZIONE: La gestione delle risorse umane Giovedì 15 aprile 2021
2° LEZIONE: Il Piano triennale dei fabbisogni di personale Lunedì 19 aprile 2021
3° LEZIONE: La costituzione del fondo per le politiche di incentivazione del personale del Comparto Venerdì 23 aprile 2021
4° LEZIONE: L'utilizzazione del fondo per le politiche di incentivazione del personale del Comparto e la CDI Venerdì 30 aprile 2021
5° LEZIONE: La costituzione del fondo e la CDI del personale dirigente Lunedì 10 maggio 2021
Maggiori informazioni nella brochure

CORSO BASE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Vicenza, il 11 - 16 novembre 2021, si terrà un corso che si propone di fornire una formazione professionale di base per l'attività di revisione di enti locali necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec. Maggiori dettagli nella brochure

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Treviso/Belluno, dal 27 settembre 2021 all'8 novembre 2021; a Venezia, dal 28 settembre 2021 al 2 novembre 2021 e a Verona, dal 29 settembre 2021 al 3 novembre 2021 si terrà un corso si propone di fornire un aggiornamento professionale nell'attività di revisione di enti locali, necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec e a quelli previsti dal programma di aggiornamento professionale per revisori legali di cui al Dlgs n. 39 del 27 gennaio 2010 (per le materie caratterizzanti gruppo A) per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei revisori legali tenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il corso è utile anche ad amministratori e funzionari di enti locali e società partecipate da enti locali . Maggiori dettagli nella brochure

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Trento, dal 30 settembre al 4 novembre 2021 si terrà un corso si propone di fornire un aggiornamento professionale nell'attività di revisione di enti locali, necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec e a quelli previsti dal programma di aggiornamento professionale per revisori legali di cui al Dlgs n. 39 del 27 gennaio 2010 (per le materie caratterizzanti gruppo A) per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei revisori legali tenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Maggiori dettagli nella brochure