Fondo Comuni marginali, l'Agenzia per la coesione estende l'utilizzo delle risorse
Il mancato aggiornamento, entro i termini, del portale Rna non determina il «mancato utilizzo delle risorse»
I contributi ai Comuni marginali si intendono utilizzati con l'individuazione dei destinatari a cui erogare le risorse. L'utilizzo è, pertanto, conseguito anche nel caso in cui non sia stato poi possibile completare le erogazioni alle scadenze previste dalla norma. Analogamente, il mancato aggiornamento, entro i termini, del portale Rna non determina il «mancato utilizzo delle risorse» ma l'impossibilità di accedere a quelle delle annualità successive.
Con la Faq n. 34/2023, l'Agenzia per la coesione sociale torna sui contributi a valere sul Fondo comuni marginali, per gli interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, offrendo utili chiarimenti.
Il Fondo, con uno stanziamento di 180 milioni di euro per il triennio 2021/2023, assegnato a 1187 Comuni, di cui il 95% ubicati nel Sud del Paese, è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei municipi particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne. Con il Dpcm 30 settembre 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 2021), le somme sono state ripartite a ogni ente. Secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, l'utilizzo delle risorse assegnate deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ai singoli Comuni.
Inoltre, l'articolo 7 stabilisce che il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 6, decorsi dodici mesi dall'assegnazione delle risorse.
Il chiarimento fornito, ora, con la Faq 34 modifica le indicazioni della precedente Faq n. 4, precisando che per «utilizzo delle risorse» si intende la conclusione della procedura, avviata dal Comune, per la selezione delle proposte attraverso l'individuazione dei destinatari e finalizzata alla successiva erogazione delle risorse.
Pertanto, nel caso di individuazione del beneficiario, se non fosse stato possibile completare le relative erogazioni alle scadenze previste dall'articolo 7, comma 1 del Dpcm, l'«utilizzo delle risorse» si considera positivamente conseguito; ciò anche nel caso le verifiche di legge previste (es: verifica del Durc nei confronti dei beneficiari, verifica ex articolo 48-bis del Dpr 602/1973 ove applicabile eccetera) abbiano determinato una dilatazione dei tempi di pagamento.
La Faq precisa, inoltre, che gli obblighi di monitoraggio e di caricamento dei dati sul portale Rna dovranno essere svolti entro le scadenze annuali previste dal Dpcm all'articolo 7, comma 1 e sono propedeutici per poter accedere all' erogazione delle risorse dell'annualità successiva.
Il mancato aggiornamento di tali banche dati entro le scadenze (articolo 7, comma 1 del Dpcm) non determina il «mancato utilizzo delle risorse» ma l'impossibilità di accesso a quelle delle annualità successive.
In ogni caso, rimane fermo l'obbligo per gli Enti beneficiari di completare tali adempimenti nel più breve tempo possibile.
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