Fisco e contabilità

Fondo crediti dubbia esigibilità nel Pef di Arera, quattro parametri per il calcolo

immagine non disponibile

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Entro il 30 aprile gli enti territorialmente competenti (gli Ato, nelle Regioni che hanno istituito gli ambiti, ovvero i Comuni) dovranno validare e determinare il piano economico finanziario utile ai fini della copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, secondo le nuove regole dettate da Arera con la delibera n. 443/2019. In particolare, dovranno essere ricalcolati i Pef del 2018 e del 2019 in base al metodo tariffario rifiuti, da mettere a confronto con i Pef già deliberati, ai fini non solo della determinazione del conguaglio (positivo o negativo), ma anche della quantificazione del Pef 2020, che dovrà rispettare i limiti della crescita tariffaria stabiliti da Arera.

Il Fondo crediti dubbia esigibilità nel Pef di Arera
Sarà necessario acquisire dai gestori i dati risultanti da fonti contabili obbligatorie (conto economico, stato patrimoniale, libro dei cespiti ammortizzabili) per quantificare le voci di costo che possono essere valorizzate nel piano economico finanziario. Tra queste, una voce che interessa direttamente i Comuni in regime di Tari è quella legata alla svalutazione dei crediti. A questo proposito, l'articolo 14 del metodo tariffario rifiuti effettua una differenziazione non prevista in precedenza, ammettendo al riconoscimento tariffario gli accantonamenti per la svalutazione dei crediti, nel caso di Tari tributo, un importo non superiore all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilita (punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011) e nel caso di tariffa corrispettiva, un importo non superiore al valore massimo previsto dalle norme fiscali. La differenziazione è quanto mai opportuna perché consente agli enti di recuperare dalle tariffe poste a carico degli utenti la maggior parte delle risorse accantonate in questi anni a bilancio per il Fcde secondo le regole dell'armonizzazione contabile.
Ma quali sono effettivamente i valori da assumere e da portare all'interno del Pef? L'articolo 6.2 del metodo tariffario rifiuti prevede che i costi di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascuna annualità 2020 e 2021 per il servizio del ciclo integrato siano determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2), come risultanti da fonti contabili obbligatorie. Occorre quindi assumere per il 2020 il fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all'anno 2018, come risultanti da tali fonti contabili obbligatorie. Per i Comuni il riferimento può essere effettuato:
a) in via prioritaria, al costo rilevato nel conto economico dell'esercizio 2018 a titolo di svalutazione dei crediti relativo al piano finanziario della Tari;
b) per gli enti che, in tale annualità, non abbiano adottato la contabilità economico patrimoniale, la scelta dovrebbe ricadere sullo stanziamento definitivo del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 o in alternativa, sull'incremento del Fcde riferito alla Tari registrato nel 2018, calcolato come differenza tra l'importo risultante al 1° gennaio 2018 nel risultato di amministrazione 2017 e quello risultante al 31 dicembre 2018 e stanziato nel risultato di amministrazione 2018. In questo caso si ritiene che la scelta più corretta sia la seconda, in quanto esprime il reale costo posto a carico del bilancio dell'ente.
Non risulta invece corretto assumere il valore integrale dell'accantonamento a Fcde (sempre riferito alla Tari) iscritto nel risultato di amministrazione 2018, in quanto questo valore è riferito alla totalità dei crediti non riscossi (sia riferiti al medesimo anno che alle annualità precedenti). In questo caso, infatti, verrebbe violato il principio della competenza economica e si finirebbe per caricare sul Pef costi pregressi. È pur vero comunque che nelle regole Arera non è rinvenibile un passaggio che orienti i gli enti a calcolare i costi relativi alle definitive inesigibilità dei residui attivi, i quali a questo punto, confluiranno nel Pef solo al momento del definitivo stralcio del credito.

Le scelte da operare
Finora i Comuni hanno assunto comportamenti tra i più disparati in ordine all'entità dell'accantonamento al fondo crediti da finanziare attraverso il Pef. C'è chi non ha valorizzato affatto la voce, per evitare aumenti di tariffe, chi ha invece inserito nel Pef l'intero fondo crediti della Tari calcolato secondo le regole del Dlgs 118/2011 e chi invece si è limitato a inserirne una parte, facendo magari riferimento al limite del 5% previsto dal Dpr 158/1999. C'è da chiedersi se le scelte passate influenzino in qualche modo la determinazione del nuovo Pef oppure se gli enti possano discostarsi da quanto fatto sinora. Trattandosi dell'avvio di un nuovo metodo di calcolo dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, diverso dal precedente, si ritiene che gli enti possano modificare le vecchie scelte ed effettuare una nuova valutazione di opportunità e di congruità dell'accantonamento da finanziare attraverso le tariffe. Valutazione che deve tenere in considerazione i seguenti elementi e vincoli:
a) Arera ha posto dei limiti alla crescita dei costi da un anno all'altro, aumenti che - a parte il tasso d'inflazione programmato - vanno giustificati da variazioni nel perimetro ovvero dei livelli qualitativi del servizio. Se non si pone ora a carico del Pef una parte del costo della svalutazione, non è sicuro che negli anni a seguire i costi possano essere introdotti;
b) la sostenibilità finanziaria e le ricadute sul bilancio dell'ente;
c) il differimento ad annualità successive dei costi delle perdite sui crediti, una volta che saranno dichiarati inesigibili. In questo caso occorrerà fare attenzione al fatto che l'ente, nel caso di definitiva perdita su crediti, non inserisca il costo nel caso in cui, in passato, abbia già operato l'inserimento di un congruo fondo svalutazione crediti;
d) lo scostamento tra il vecchio Pef e il nuovo. L'accantonamento per la svalutazione dei crediti può rappresentare infatti una voce che opera come "cuscinetto" per attenuare lo scostamento rispetto al Pef già approvato.
È indubbio come queste valutazioni richiedano una forte sinergia e collaborazione tra i Comuni e gli enti territorialmente competenti (laddove la funzione sia esercitata da un soggetto diverso) per trovare la migliore soluzione possibile in grado di conciliare le esigenze del bilancio e la tutela degli utenti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©