Fondo decentrato, impossibile la revisione retroattiva
Non è possibile inserire somme «ora per allora» nel fondo delle risorse decentrate, tanto più se si tratta di importi di natura variabile. Stanziamento di bilancio, costituzione del fondo e contrattazione sono le tre fasi imprescindibili del processo che deve generalmente chiudersi all'interno dell'esercizio. Sono queste le principali indicazioni contenute nella delibera n. 201/2019 della Corte dei conti del Veneto, nella quale si coglie anche l'occasione per ricordare il rapporto tra la procedura prevista dal contratto, i principi contabili degli enti locali e la contrattazione integrativa.
La questione sottoposta
Un Comune ha comunicato ai magistrati contabili che, nel corso di una revisione storica dei propri fondi del salario accessorio, ci si è accorti che qualche anno prima ci sarebbe stata la possibilità di inserire nella parte variabile somme effettivamente non previste; una ricostruzione, insomma, «ora per allora» che prevedrebbe anche lo stanziamento di somme in quella sezione del fondo di natura eventuale, da definirsi di anno in anno. Durante quella revisione l'ente non aveva confermato alcuni importi in quanto il contratto decentrato non era stato sottoscritto entro l'anno. Dalla lettura della delibera della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia n. 29/2018 sembrerebbe, a parere dell'ente, che invece si potessero mantenere quelle somme variabili. Viene, quindi, chiesto alla Sezione del Veneto come fare.
Un contrasto interpretativo
In effetti, in dottrina, si è molto parlato della contrapposizione tra la delibera della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia e un'altra dei magistrati del Veneto, la n. 263/2016. Quest'ultima aveva negato la possibilità che si potesse erogare la premialità con un contratto integrativo stipulato nell'anno successivo a differenza di quella dei magistrati friulani per i quali sarebbe stato, invece, possibile. Chi aveva ragione?
La risposta, è semplice: entrambe le sezioni regionali, perché di fatto il presupposto di partenza era diverso: nel caso del Veneto, infatti, si trattava di un fondo che non era stato neppure costituito, mentre nel caso del Friuli la costituzione era formalmente avvenuta entro il 31 dicembre e quindi i magistrati contabili avevano affermato che qualora il contratto integrativo stipulato nell'anno successivo avesse avuto un contenuto meramente e del tutto ricognitivo di decisioni e scelte già operate con le somme confluite nel risultato dell'amministrazione si sarebbe potuto dar seguito all'erogazione dei trattamenti accessori.
La conclusione dei magistrati del Veneto
Con la delibera n. 201/2019, in definitiva, la Corte dei conti del Veneto spiega molto bene che non si ravvisano contrasti tra i due documenti sopra ricordati partendo, appunto, da presupposti totalmente diversi ovvero l'assenza, in un caso, anche della costituzione del fondo. Ritornando al problema principale quindi, non si può che confermare il principio secondo il quale le risorse variabili sono determinate con valenza annuale e finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio. La programmazione dell'ente e il bilancio devono contenere, rispettivamente, gli indirizzi fondamentali per la contrattazione integrativa e per l'attribuzione dei compensi incentivanti. La delibera conclude con un giusto suggerimento finale: l'iter amministrativo e contrattuale si deve perfezionare nella prima parte dell'esercizio e, comunque entro l'anno di riferimento, con la stipula del contratto collettivo integrativo decentrato , al fine di soddisfare la primaria esigenza di garantire l'effettività della programmazione dell'ente a cui è connessa di regola l'annualità delle risorse a disposizione, nel rispetto dei principi contabili che regolano la materia.
La delibera della Corte dei conti del Veneto n. 201/2019