Fondo perdite delle partecipate, accantonamento in base alla differenza negativa tra valore e costi della produzione
La pronuncia ribadisce inoltre che l’accantonamento va effettuato nell’anno successivo rispetto a quello cui si riferisce la perdita, anche in assenza di una richiesta di copertura da parte della società
Il fondo perdite non è una facoltà, ma un obbligo di legge a tutela degli equilibri dell’ente, che opera ogni volta che la partecipata presenti perdite non ripianate, senza margini di discrezionalità.
Con la deliberazione n. 133/2025/PRSP della Corte dei conti Basilicata, viene fornita una precisazione rilevante circa la determinazione del fondo perdite di cui all’articolo 21 del Dlgs 175/2016, quando la partecipata gestisce un servizio pubblico a rete di rilevanza economica. La Corte afferma che, ...
Correlati
Delibera
Giustizia amministrativa e tributaria: l’applicazione della Tari alle attività agrituristiche
di Matteo Vagli (*) - Rubrica a cura di Anutel





