Fondo risorse decentrate, gli incrementi delle differenze stipendiali si consolidano dopo il 1° aprile
La risposta dell'Aran alla richiesta di parere sui commi 1-bis e 3 dell'articolo 79 del contratto del 16 novembre 2022
L'incremento delle differenze stipendiali tra B.3-B.1 e D.3-D.1, previsto dal comma 1-bis dell'articolo 79 del contratto del 16 novembre 2022, è per definizione un incremento di risorse stabili del fondo delle risorse decentrate, ragione per cui, contrattualmente, non sono previsti meccanismi di decurtazione nel caso in cui successivamente alla data del 1° aprile 2023 il numero delle unità in questione si riduca.
L'ente nel procedere al riproporzionamento dell'eventuale incremento previsto dal comma 3 del citato contratto (fissato nella misura massima dello 0,22 per cento del monte salari 2018), deve prendere in considerazione il fondo delle risorse decentrate nella sua interezza (parte stabile e parte variabile) senza depurarlo da eventuali compensi per specifiche disposizioni di legge.
Sono questi i preziosi chiarimenti forniti dall'Aran con il parere protocollo entrata n. 15611 del 25 novembre 2022.
Il comma 1-bis dell'articolo 79 del nuovo contratto prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (1° aprile 2023) nella parte stabile del fondo delle risorse decentrate confluisce, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, anche la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B.3-B.1 e D.3-D.1.
Dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, tali differenze vanno moltiplicate per le rispettive unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico in servizio alla summenzionata data, tenuto conto della percentuale di part-time (parere CFL 175, si veda NT+ Enti locali & edilizia del 2 dicembre 2022).
Nel caso in cui successivamente alla data del 1° aprile 2023 il numero delle unità in questione si riduca (ad esempio, per pensionamento o trasferimento per mobilità), la consistenza di tale incremento deve essere rivista al ribasso?
Questo l'interrogativo posto da un ente locale direttamente all'Aran.
Per l'Agenzia, l'incremento delle differenze stipendiali tra B.3-B.1 e D.3-D.1, previsto dal comma 1-bis dell'articolo 79, è per definizione un incremento di risorse stabili del fondo delle risorse decentrate, ragione per cui, contrattualmente, non sono previsti meccanismi di decurtazione nel caso in cui successivamente alla data del 1° aprile 2023 il numero delle unità in questione si riduca.
Il parere fornisce anche utili chiarimenti sull'eventuale incremento nella misura massima dello 0,22 per cento del monte salari 2018 (comma 3 del richiamato articolo 79).
La disposizione contrattuale stabilisce che gli enti destinano tale incremento ripartendolo in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del fondo delle risorse decentrate e dello stanziamento degli incaricati di EQ.
L'ente ha posto i seguenti interrogativi: il fondo deve essere inteso nella sua complessità (sia parte stabile che parte variabile)? Oppure è corretto depurare, ai fini dell'applicazione della disposizione in questione, i compensi per specifiche disposizioni di legge (come gli incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 del D.lgs. 50/2016, che per altro vengono corrisposte anche agli incaricati di EQ)?
Per l'Aran il riproporzionamento dell'incremento in questione deve essere effettuato tenuto conto del fondo delle risorse decentrate nella sua interezza (parte stabile e parte variabile) senza depurare i compensi per specifiche disposizioni di legge.