Fondo risorse decentrate, gli incrementi delle differenze stipendiali sono da rapportare solo in caso di part time «genetico»
Cioè non derivante da una trasformazione di un precedente rapporto a tempo pieno
L'incremento delle differenze stipendiali tra B.3-B.1 e D.3-D.1, previsto dal comma 1-bis dell'articolo 79 del contratto del 16 novembre 2022, deve essere proporzionato alle percentuali del rapporto di lavoro a tempo parziale ma solo nel caso in cui lo stesso sia «genetico», ovvero non derivante da una trasformazione di un precedente rapporto a tempo pieno, posta la facoltà di rientro a full time del personale interessato.
Al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale compete l'indennità ...