Fisco e contabilità

Fondone Covid, agevolazioni Tari «libere» dalla rendicontazione

L'anticipo dei risultati è necessario per capire come agire in occasione della salvaguardia di fine novembre

di Elena Masini e Cristina Muscillo

Grazie al modello messo tempestivamente a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato sul proprio sito, gli enti hanno subito iniziato a confrontarsi con la certificazione del fondo delle funzioni fondamentali da inviare entro il prossimo 30 aprile. L'anticipo dei risultati è necessario per capire come agire in occasione della salvaguardia di fine novembre e decidere in fretta quali azioni attivare, visto che solamente con l'emanazione del decreto è arrivata la certezza "ufficiale" di poter utilizzare le risorse anche per finanziare le spese.

La novità della situazione pandemica e delle esigenze di bilancio che ne conseguono, unito a logiche del tutto inedite del certificato, sta mandando in tilt le ragionerie. Tra le tante scelte in chiaroscuro adottate dal decreto, una che sicuramente agevola gli enti è quella che riguarda la Tari.

Questa entrata nel 2020 è stata soggetta a veri e propri scossoni dovuti non solo alla necessità di introdurre agevolazioni a favore delle utenze non domestiche a causa Covid-19, ma anche all'avvio della regolazione di Arera, per effetto della quale i piani economico finanziari devono essere predisposti secondo il nuovo Mtr.

I Comuni si sono mossi quindi in ordine sparso: chi ha confermato le tariffe 2019 e chi invece ne ha adottate di nuove; chi ha ridotto il gettito in entrata e chi invece ha disposto agevolazioni allocandole in parte spesa. Difficile quindi usare un metro di paragone che assuma come termine di confronto il 2020 con il 2019, come accade per tutte le altre entrate. Per questo il decreto ha adottato una scelta ben precisa: riconoscere come utilizzo del fondone un importo predeterminato a titolo di agevolazioni Tari, slegato da qualsiasi comportamento del singolo ente, corrispondente a circa il 10% del gettito. Questo importo può essere consultato dagli elenchi allegati al decreto: uno per i comuni ed uno per le province e città metropolitane, riferito al Tefa.

Ovviamente non si tratta di nuove risorse che saranno attribuite agli enti, bensì dell'importo del fondone che viene considerato "utilizzato" a titolo di minore entrata Tari, sia essa dovuta al riconoscimento delle agevolazioni/riduzioni che per la conferma delle tariffe 2019 o a seguito della contrazione dell'attività di recupero evasione. Una presunzione assoluta di utilizzo che prescinde dal confronto degli accertamenti 2020-2019 e prescinde anche dall'effettivo impiego delle risorse per queste finalità. Non c'è alcun obbligo, infatti, per gli enti, di spendere le somme indicate per le agevolazioni Tari, operando l'importo come una sorta di franchigia per cui:

a)gli enti che hanno concesso agevolazioni per importi inferiori (o non ne hanno concesse affatto), potranno comunque destinare i fondi rimanenti per altre finalità, senza alcun vincolo;
b)gli enti che invece hanno registrato una riduzione del gettito Tari superiore a tale importo (anche se riferita alle somme connesse al recupero evasione) non potranno vantare alcuna differenza.

Nel modello di certificazione, infatti, non risultano editabili le celle relative alle colonne da a) ad f), mentre sarà iscritta come perdita di gettito in colonna h) l'importo desunto dagli elenchi.

Una scelta all'insegna della semplificazione, ma che allo stesso tempo apre a tanti interrogativi a cui proviamo a dare risposte. Non c'è alcun obbligo di riconoscere agevolazioni di importo pari a quello riconosciuto come utilizzo del fondone. Gli enti quindi non dovranno ridurre la Tari iscritta in entrata nel proprio bilancio, il cui accertamento dovrà corrispondere al ruolo/lista di carico emessa;
- nel caso in cui siano state finanziate agevolazioni con entrate diverse dal fondo ex articolo 106 del Dl 34/2020 (ad esempio avanzo libero o altre risorse specifiche), gli enti non sono obbligati a modificare la fonte di finanziamento, pur potendo farlo.
- chi ha disposto il passaggio a tariffa corrispettiva puntuale e quindi non gestisce più l'entrata nel proprio bilancio, si vede comunque riconosciuto l'importo a titolo di agevolazioni. Importo che non influisce sui rapporti con il gestore del servizio, al quale (a prescindere da tale situazione) dovranno essere riconosciuti i minori introiti effettivamente registrati a titolo di agevolazione Tcp;
- gli enti che hanno gestito le agevolazioni Tari come autorizzazioni di spesa, non dovranno indicare nella sezione 2 dedicata alle spese questi impegni tra le maggiori spese Covid-19, in quanto si tratterebbe di una duplicazione di poste.

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