Fisco e contabilità

Fondone Covid: tutti i rischi della ripartizione guidata dal criterio di cassa

Il tavolo tecnico ha confrontato i dati di cassa del 2019 con quelli del primo semestre 2020

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

L'emanazione dei decreti ministeriali del 16 e del 24 luglio 2020 ha messo in condizioni gli enti locali non solo di conoscere gli importi spettanti a titolo di riparto del fondo funzioni fondamentali, ma anche dei criteri sottesi al riparto, contenuti nelle note metodologiche.

Non potendo disporre, per evidenti ragioni, di dati di competenza, il tavolo tecnico ha utilizzato i dati di cassa, confrontando le riscossioni intervenute nel 2019 con quelle registrate nel primo semestre 2020 e facendo le opportune valutazioni in termini di perdita di gettito. Il bilancio degli enti locali, tuttavia, è un bilancio fondato sul pareggio di competenza e non sul pareggio di cassa. Un simile approccio, quindi, sebbene inevitabile, presta il fianco ad alcuni profili di criticità che meritano di essere evidenziati.

Manovra sulle aliquote
Assumere i dati di cassa significa non considerare le modifiche alle aliquote e tariffe dei tributi locali e dei servizi che gli enti possono aver disposto in sede di approvazione del bilancio di previsione o di salvaguardia, con la conseguenza che:
a) gli enti che hanno deciso di incrementare le aliquote e tariffe, si trovano penalizzati perché il maggior gettito atteso e non realizzato non viene preso in considerazione come perdita ai fini del riparto del fondo;
b) gli enti che, al contrario, hanno deciso di ridurre le aliquote e tariffe, potrebbero trovarsi "avvantaggiati" perché il minor incasso, secondo i criteri attuali, viene considerato come perdita Covid-19.

Non tempestiva regolarizzazione degli incassi
Può accadere, specie negli enti di più piccole dimensioni interessati da carenze di organico, che nel 2019 gli incassi siano stati regolarizzati tardivamente. Questa circostanza porta a un'alterazione delle basi di calcolo assunte per la comparazione delle perdite di gettito, che potrebbero portare a penalizzare o avvantaggiare gli enti a seconda delle circostanze.

Crediti di dubbia esigibilità
La dimensione di cassa non prende in considerazione l'accertamento di entrate il cui titolo giuridico è venuto ad esistenza, ma per le quali non è maturato l'incasso (Tari, recupero evasione, proventi sanzioni codice della strada, solo per citarne alcuni). Queste entrate tuttavia concorrono alla determinazione del risultato di competenza sebbene non riscosse e quindi incidono sugli equilibri limitatamente alla dimensione della cassa.

Sfasamento temporale tra accertamento/impegno e incasso/pagamento
Fatta eccezione per i tributi riscossi in autoliquidazione che vengono accertati per cassa (Imu, Icp, Tosap/Cosap), nei restanti casi si verifica regolarmente uno sfasamento temporale (anche tra esercizi finanziari diversi) tra il momento dell'accertamento/impegno e quello dell'incasso/pagamento. Basti pensare, solo per citare i casi più rilevanti, all'addizionale Irpef accertata per competenza e riscossa in gran parte nell'esercizio successivo, ovvero la Tari che viene riscossa con rate che scadono oltre il 31 dicembre dell'anno.

Tari
Un'annotazione particolare riguarda la Tari, inclusa nelle entrate prese a riferimento per il riparto del fondo. La nota non fa alcun riferimento alle riduzioni obbligatorie indicate dalla delibera n. 158/2020 per le quali Arera aveva richiesto uno specifico finanziamento da parte dello Stato di 400 milioni, e anzi stima in circa 1,3 milioni la perdita di gettito in termini di cassa. Ma dovendo gli enti determinare la copertura del Pef in termini di competenza, ciò significa che in linea teorica la quota parte del fondo riferibile a questa entrata dovrebbe concorrere alla copertura dei costi del servizio, al fine di evitare che lo sbilancio tra entrate e spese del 2020 venga richiesto agli enti mediante conguaglio a partire dal 2021.

Questi sono solamente alcuni elementi che rendono l'idea di come i criteri approvati per il riparto del fondo rischino di essere lontani dal cogliere la vera dimensione degli effetti del Covid-19 sui bilanci e aprano la strada a possibili scelte "opportunistiche" da parte degli enti che, in vista di un incremento dei contributi, potrebbero decidere di ridurre intenzionalmente le entrate. Sul punto sarebbe opportuno che intervenissero dei chiarimenti ufficiali, per mettere al riparo i soggetti coinvolti da brutte sorprese che potrebbero giungere nell'ambito delle verifiche ispettive previste dall'artiolo 106 del decreto Rilancio in considerazione del fatto che la situazione reale sarà conoscibile solo a chiusura dell'esercizio.

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