Urbanistica

Fotovoltaico agevolato ma troppe le esclusioni per le imprese

Uno slalom che limita i bonus a persone fisiche e abitazioni, in molti casi gli immobili diversi e le aziende non ne beneficiano

di Luca De Stefani

Partendo dall'installazione di pannelli solari per la produzione di energia elettrica, cerchiamo di comprendere quali sono i possibili bonus edili, i soggetti agevolati e gli immobili interessati agli interventi edili. Si tratta di uno slalom sempre più difficile, che limita le agevolazioni principalmente alle persone fisiche e alle abitazioni, escludendo, in molti casi, le imprese e gli immobili diversi dalle abitazioni (si veda la tabella qui sotto).

Bonus casa
I pannelli fotovoltaici sono agevolati con il bonus casa ai fini Irpef (non Ires) solo per le persone fisiche, su abitazioni, loro pertinenze o parti comuni di edifici residenziali (risposta 6 delle Entrate a «Dichiarazioni24» del 31 maggio 2019). Rileva la destinazione residenziale effettiva «post operam», indipendentemente dalla categoria catastale (risposta 611/2021). Sono agevolati anche gli imprenditori individuali, anche agricoli, e le società di persone, ma solo per le «abitazioni patrimonio» e non per quelli strumentali o merce.

Superbonus del 110%
L'installazione di impianti fotovoltaici non può beneficiare dell'ecobonus ordinario (a differenza dei collettori solari per l'acqua), dedicato a tutti i contribuenti (anche se soggetti Ires) e su tutti gli immobili (anche se strumentali o beni merce), del sismabonus ordinario (possibile per tutti i contribuenti e immobili nelle zone sismiche 1, 2 o 3) o del bonus facciate, ma può usufruire del superbonus del 110% se viene trainato da uno dei seguenti interventi su edifici residenziali, che beneficiano del super bonus del 110%: uno dei 3 interventi «trainanti» del super ecobonus o il super sisma bonus (anche se «acquisti», per la risposta 57/2022). Se il traino del fotovoltaico al 110% arriva dal super sisma bonus, non si applica il vincolo previsto dal punto 2.5 del decreto requisiti tecnici del Mise del 6 agosto 2020, secondo il quale «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati» del super ecobonus (solitamente, i pagamenti per le finestre) devono essere «ricomprese» tra le date di inizio e fine degli interventi trainanti del super ecobonus.

Sono agevolati al 110%, comunque, solo i soggetti indicati nell'articolo 119, comma 9, del Dl 34/2020 (condomìni, persone fisiche, ecc.). Le imprese, invece, solo per gli impianti comuni di condomìni (se prevalentemente non residenziali, solo se posseggono abitazioni). L'impianto al 110%, a servizio di abitazioni, può essere installato su parti comuni condominiali, singole unità immobiliari del condominio, edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno, pertinenze di questi edifici e unità, aree pertinenziale dell'edificio in condominio, come le pensiline di un parcheggio aperto (circolare 30/E/2020, risposta 4.3.2), terreni di pertinenza dell'abitazione (risposta 171/2021) e edifici non agevolati al 110%, se detenuti o posseduti, anche in comproprietà (risposta 614/2021).

Contratto con il Gse
Il superbonus del 110% per il fotovoltaico e l'accumulo è subordinato alla cessione dell'energia non autoconsumata al Gse, con contratto di «Ritiro Dedicato» di durata quinquennale.Può capitare che il contatore dell'abitazione (e il Pod) sia intestato a un soggetto, mentre la pratica edilizia sia richiesta da un altro contribuente (per esempio, il comodatario), che desidera beneficiare del super bonus.In questo caso, dovrebbe essere chiarito se il contratto con il Gse possa essere stipulato direttamente dall'intestatario del contatore, il quale potrebbe vantare la «proprietà» dell'impianto, per esempio ricevendo la relativa fattura cointestata con il comodatario, il quale, per semplicità, potrebbe essere il soggetto che effettua il bonifico «parlante». Per i privati consumatori, nella fattura cointestata i dati di un soggetto vanno indicati nel macroblocco "Cessionario Committente", mentre quelli dell'altro vanno in un campo a descrizione libera, come, per esempio, la Causale del macroblocco "Dati Generali" (risoluzione 87/E/2017, risposta 8 e risposta delle Entrate all'evento del Cndcec del 15 gennaio 2019).In alternativa, il bonifico potrebbe essere effettuato anche dall'intestatario del contatore, il quale potrebbe anche essere l'unico intestatario della fattura, in quanto il comodatario, per usufruire del 110%, potrebbe integrare i «documenti di spesa» (fattura e bonifico)» a penna, con il suo nominativo e la relativa percentuale di sostenimento della spesa (circolari 20/E/2011, paragrafo 2.1, 7/E/2017 e 11/E/2014, risposta 4.1).

Linee vita
All'interno dei cantieri dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza previste dal Dlgs 81/2008: si ritiene che si possano detrarre al 110% anche tutte quelle spese accessorie agli interventi agevolati con il super bonus del 110% (come, ad esempio, accessorie all'installazione dell'impianto fotovoltaico trainato o all'isolamento del tetto), atte a garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, come i dispositivi, quali ponteggi, parapetti provvisori o linee vita.Queste ultime, peraltro, potranno poi rimanere installate, per permettere lo svolgimento in sicurezza di successive manutenzioni dell'impianto fotovoltaico o della copertura (si veda l'Esperto risponde del 26 aprile 2021).

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