Fisco e contabilità

Fsc e servizi sociali, obblighi di rendicontazione «limitati» per gli enti con spesa storica inferiore al fabbisogno standard

Il nuovo paradigma impone un cambio di passo notevole da parte dei Comuni

di Elena Masini e Alberto Scheda

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficilae del Dpcm 1° luglio 2021 segna ufficialmente l'avvio di una nuova stagione del sistema perequativo di assegnazione delle risorse agli enti locali. Sino a ora, infatti, il criterio perequativo ha inciso solo sulla redistribuzione delle risorse disponibili all'interno del fondo di solidarietà comunale, che nel 2021 pesa per il 33%, rispetto al criterio storico ma salirà al 100% entro il 2030.

Il comma 792 della legge 178/2020, invece, nello stanziare 215 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sociali (destinati a crescere a 650 entro il 2030), ha previsto un collegamento diretto tra risorse erogate sulla base dei fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio. L'intento è quello di spingere i Comuni a impiegare le risorse per allineare la propria spesa al fabbisogno monetario standard in ambito sociale individuato secondo la nuova metodologia approvata da Sose a settembre 2020. Il nuovo paradigma impone quindi un cambio di passo notevole da parte degli enti.

Innanzitutto, i servizi finanziari sono chiamati a comprendere i meccanismi di assegnazione delle risorse ma, soprattutto, a capire se e in che misura dovranno vincolare i fondi aggiuntivi ricevuti a nuove spese per il sociale. Il Dpcm 1° luglio 2021 viene incontro agli enti in quanto "limita" gli obblighi di rendicontazione in capo ai soli enti che presentano una spesa storica inferiore al fabbisogno monetario standard. Mentre tuttavia il fabbisogno monetario standard è direttamente desumibile dal decreto stesso, in quanto riportato nella colonna A) dell'allegato, non così vale per la spesa storica 2017 della funzione servizi sociali.

Dove recuperare questo dato? Le fonti informative sono diverse: dal sito Opencivitas, consultando i dati disponibili on line dei singoli comuni (selezionando "Comuni>confronta>sociale e nido") e cercando poi l'importo al netto della spesa per nidi, ovvero estrapolando dal questionario Sose 2017 le voci di spesa indicate nella Tabella 1 del Dpcm. I due dati - pur molto simili - non coincidono a causa di alcune voci presenti nella tabella 1 che non sono valorizzate su Opencivitas.

Confrontando quindi il dato del fabbisogno monetario standard di ogni singolo ente con la propria spesa storica si aprono due scenari:
• la spesa storica è superiore al fabbisogno: in questo caso l'ente non dovrà rendicontare nulla né aumentare la spesa per il sociale. Considerato che già sta "spendendo" risorse maggiori di quelle standard previste, i fondi aggiuntivi ricevuti sono da considerarsi un rimborso degli oneri già coperti con il bilancio;
•la spesa storica è inferiore al fabbisogno standard: in questo caso l'ente dovrà rendicontare le risorse aggiuntive effettive indicate in colonna F) dell'allegato tecnico al Dpcm, solo se di importo superiore a 1.000 euro. Tali risorse aggiuntive corrispondono all'importo minore tra la variazione netta tra Fsc 2021-2020 (col. E) e le somme assegnate ai sensi della legge 178/2020, al netto della variazione dovuta al cambio di metodologia (col. D).

È importante ricordare che gli enti che si accorgessero di aver rilevato non correttamente i dati finanziari o strutturali potranno chiedere la riapertura del questionario relativo al 2017 e i nuovi dati saranno tenuti in considerazione ai fini della rendicontazione finale.

Si stima che a livello nazionale siano meno della metà i Comuni obbligati a rendicontare le risorse aggiuntive (46%), con una situazione molto variegata da Regione a Regione (solamente il 10% in Emilia-Romagna, per salire al 77% in Molise). Tali risorse dovranno essere impiegate per:
• assumere a tempo indeterminato o a tempo determinato per più di 12 mesi assistenti sociali (anche ai fini del raggiungimento del rapporto 1/6500 che dà diritto a ricevere i contributi aggiuntivi stanziati dal comma 797 della legge 178/2020) ovvero altre figure professionali specialistiche. Ciascuna figura equivale ad una spesa di 50.000 euro. L'assunzione si considera valida se sono state attivate le procedure di copertura del posto con comunicazione (articolo 34-bis del Dlgs 165/2001) e prenotazione di spesa;
•incrementare il numero di utenti serviti, considerando che a ogni utente corrisponde una spesa standard di 1.072 euro;
• potenziare o attivare nuovi servizi sociali (assistenza domiciliare, centri diurni, eccetera);
• trasferire le risorse all'ambito con vincolo di destinazione al potenziamento dei servizi sociali.

A livello contabile si consiglia di isolare le risorse soggette a rendicontazione (che possono essere inferiori a quelle aggiuntive evidenziate sotto la lettera F) del fondo di solidarietà comunale) in un capitolo diverso da quello del Fsc, con vincolo di destinazione da riportare nel prospetto a.2 del risultato di amministrazione.

Mentre solo una parte dei Comuni sono soggetti a rendicontazione, tutti dovranno trasmettere le schede di monitoraggio a Sose entro il 31 maggio 2022 tramite specifico portale che sarà attivato. La relazione consuntiva costituirà anche un allegato obbligatorio al rendiconto. Di fondamentale importanza, quindi, diventa non solo la compilazione del questionario Sose che, ora, vede una correlazione diretta con le risorse, ma anche una forte sinergia con i servizi sociali al fine di poter disporre dei dati sull'erogazione dei servizi e degli utenti servizi che costituiscono una parte importante della rendicontazione. Il meccanismo di rendicontazione, che verrà replicato per le risorse aggiuntive per i nidi a partire dal 2022, evidenzia sempre più la necessita di un sistema coordinato di controllo di gestione sia nella rilevazione dei dati di output dei servizi sia nell'attribuzione delle risorse spese.

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