Personale

Funzionari locali, il decreto assunzioni non cancella le deroghe per l'integrativo alle posizioni organizzative

Queste le conclusioni della Corte dei conti del Veneto, in linea con la Sezione campanadi pochi giorni prima

di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

È ancora possibile adeguare gli importi destinati al trattamento accessorio delle posizioni organizzative in deroga al limite dell'anno 2016 a valere sulla capacità assunzionale determinata in base al nuovo Dm assunzioni, a patto che sussistano le condizioni richieste dall'articolo 11-bis, comma 2, del Dl 135/2018 convertito dalla legge 12/2019. Queste le conclusioni cui perviene anche la Corte dei conti del Veneto con la delibera n. 104/2020, analogamente a quanto espresso dalla Sezione campana pochi giorni prima (si veda Enti locali e Edilizia del 28 luglio).

Le modifiche di rilievo nel complessivo sistema del calcolo degli spazi assunzionali dei Comuni alimentavano qualche dubbio circa la perdurante applicabilità di una norma nata in vigenza del vecchio regime basato sul turn-over.

I magistrati del Veneto confermano che l'attuale sistema della sostenibilità finanziaria delle assunzioni rappresenta un'assoluta innovazione, ma ricostruiti gli effetti delle disposizioni sull'adeguamento del limite stabilito dall'articolo 23, comma 2 del decreto 75/2017 apportate dall'articolo 33, comma 2 del decreto Crescita, rinvengono un utile collegamento con lettera e ratio dell'articolo 11-bis.

La disamina sottolinea la non abrogazione della norma speciale, che risulta peraltro slegata da riferimenti precisi alle vecchie regole sul turn-over, con l'effetto di poterla considerare tuttora vigente. Inoltre rileva la considerazione che un comune che disponga di spazi assunzionali alla luce dei nuovi calcoli può certamente sacrificare, con ciò producendosi in sostanza gli stessi effetti verificabili nel vecchio regime, quota parte degli stessi al fine di garantire l'incremento del trattamento delle p.o. escludendolo dal rispetto del limite 2016.

La delibera evidenzia che - in generale - la condotta degli enti, seppure in presenza di disponibilità teorica ad assumere in ragione di un buon posizionamento rispetto alla soglia di "virtuosità" deve conformarsi a principi di prudenza e sostenibilità della spesa. L'andamento complessivo della gestione di bilancio, infatti, potrebbe mostrare squilibri per ragioni imprevedibili e contingenti, strutturate o straordinarie, anche negli esercizi immediatamente successivi, e tutto questo a maggior ragione in questo particolare momento storico per il Paese.

Ciò premesso, le disposizioni dell'articolo 11-bis vanno comunque utilizzate nel rigoroso rispetto delle condizioni richieste dalla norma. Deve trattarsi non già di una mera scelta discrezionale delle amministrazioni, ma dell'individuazione, per garantirne l'esclusione dal limite dell'anno 2016, del maggior onere derivante da una più elevata pesatura degli incarichi attribuiti al 21 maggio 2018, in applicazione delle disposizioni del ccnl che ha imposto la revisione dell'area delle posizioni organizzative.

Si tratta, inoltre, di una disposizione che può essere sfruttata solo dai Comuni privi di dirigenza, e comunque nel rispetto dei limiti alla spesa di personale.

Sulle condizioni di applicabilità si era utilmente soffermata anche la Corte dei conti della Lombardia con deliberazione 210/2019.

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