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Fuochi d'artificio, illegittimo il regolamento comunale che li vieta per proteggere gli animali

É in contrasto con le disposizioni nazionali ed euro-unitarie e lesivo della libertà di iniziativa economica

di Amedeo Di Filippo

È illegittima la norma del regolamento comunale che vieta l'utilizzo di petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici sul presupposto che possano configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali, in quanto è in contrasto con le disposizioni nazionali ed euro-unitarie, è sproporzionato ed eccedente rispetto allo scopo prefissato e lesivo della libertà di iniziativa economica. Lo afferma la sezione di Brescia del Tar Lombardia con la sentenza n. 1051/2022.

Il ricorso
Una Srl attiva nei settori della produzione, vendita e commercializzazione di articoli pirotecnici ha proposto ricorso contro il Comune per l'annullamento dell'articolo del regolamento per il benessere degli animali che introduce il divieto su tutto il territorio comunale di fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere, nel presupposto che possano configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali. Eccepisce che la norma contrasta con la direttiva 2013/29 di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici; che gran parte dei prodotti è inidoneo a arrecare pregiudizio agli animali; che equipara prodotti molto diversi tra loro e per questo andrebbe operata una indagine in ordine alle eterogenee categorie; che accorda un'incondizionata prevalenza al benessere animale a scapito della libertà di iniziativa economica.

Le norme di riferimento
La sezione di Brescia del Tar Lombardia dichiara il ricorso fondato, partendo dalla lettera della citata direttiva 2013/29 e dal Dlgs 123/2015 che l'ha attuata. Ricorda in particolare che la norma europea ha la finalità di garantire la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza nonché di tutela dei consumatori e degli utilizzatori professionali finali, principio al quale non osta una normativa nazionale che ne limita il possesso, l'uso o la vendita qualora occorra garantire l'ordine pubblico e la sicurezza. Così anche il decreto delegato dal 2015 tutela la libera circolazione degli articoli pirotecnici assicurando le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della pubblica incolumità, dei consumatori e dell'ambiente. E introduce il principio secondo cui l'attività di commercializzazione e di utilizzo di articoli pirotecnici non può essere vietata in termini assoluti, ancorché il suo esercizio possa e debba essere assoggettato a prescrizioni e cautele volte a contemperare gli interessi che possono essere negativamente incisi.
Avendo la disciplina euro-unitaria e quella nazionale perimetrato i limiti dell'utilizzo dei prodotti pirotecnici in modo da contemperare l'interesse degli operatori economici del settore con quelli pubblici (salute, sicurezza, ambiente), i giudici amministrativi evidenziano che tale assetto non può essere modificato a livello locale, «pena l'introduzione di regimi territoriali differenziati che non solo ledono i principi di uniformità imposti dai precetti costituzionali (…) ma si pongono, altresì, in contrasto con la libertà di iniziativa economica sancita dall'art. 41 Cost. e dal diritto dell'Unione europea».

Il regolamento
Il divieto disposto dalla impugnata norma del regolamento comunale per il benessere degli animali è dunque in contrasto con le disposizioni nazionali ed euro-unitarie. Ma secondo i giudici è anche sproporzionato ed eccedente, per la sua indiscriminata ampiezza, rispetto allo scopo prefissato (il benessere animale) e lesivo della libertà di iniziativa economica. Rilevano infatti che alcuni articoli pirotecnici si caratterizzano per «un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile», tant'è che possono essere utilizzati anche dai minori che abbiano compiuto quattordici anni. Aggiungono che l'assunto secondo cui l'attivazione dei fuochi d'artificio si configura come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali è per un verso generica, per l'altro del tutto estranea alla competenza dell'autorità comunale, essendo la materia attratta nella competenza del giudice penale in relazione al reato previsto e punito dall'articolo 544-ter del codice penale, che appunto tratta del maltrattamento di animali e prevede la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale.

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