Personale

Fuori dal comporto tutti i periodi di assenza dei lavoratori fragili

A togliere ogni dubbio è la modifica introdotta in conversione del decreto Sostegni al Cura Italia

di Consuelo Ziggiotto

I periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, siano essi dipendenti privati o pubblici, non sono computabili ai fini del comporto a decorrere dal 17 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2021.

È definitivamente superata ogni incertezza circa l'esclusione delle assenze dei lavoratori fragili dipendenti pubblici dal periodo di comporto. A togliere ogni dubbio è la modifica introdotta in conversione del decreto Sostegni (Dl 41/2020) all'articolo 26, comma 2, del Cura Italia (Dl 18/2021).

Il decreto Sostegni era già intervenuto nella disposizione introduttiva della tutela in esame, estendendola fino al 30 giugno 2021 e precisando che i periodi di assenza non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

Quello che risultava meno scontato era la retroattività della previsione giacché non esplicitata, con particolare riferimento al pubblico impiego, guidato da una disposizione che equipara le assenze al ricovero ospedaliero. Equiparazione che da sola, non legittimava, l'esclusione di queste assenze dal periodo di comporto per i periodi precedenti l'entrata in vigore del decreto Sostegni, dal momento che la disciplina contrattuale consente l'esclusione dal computo del comporto solo dei giorni di ricovero nei quali è somministrata una terapia salvavita.

L'articolo 15, comma 3, del decreto Sostegni, precisando che la disciplina dell' articolo 26 del Dl 18/2020, come modificato dal decreto Sostegni, si applica a partire dal 1° marzo 2021, consentiva di ritenere esclusi dal computo del comporto le assenze dei lavoratori fragili dal 1° marzo 2021 in avanti, ma non per i periodi precedenti.

A cancellare ogni dubbio arriva l'ennesima modifica alla disposizione di legge che appare ora inequivocabile nel contenuto perché specifica che le assenze dei lavoratori fragili decorrenti dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore della tutela specifica, non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

L'articolo 26, comma 2, del «decreto Cura Italia», nella formulazione più recente, aggiusta le imperfezioni degli interventi precedenti del legislatore e consente di ritenere coperto dalla tutela tutto il periodo che va dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021, sia per quanto riguarda l'assenza dal servizio riconducibile a una sorveglianza precauzionale, sia per l'esclusione di queste assenze dal periodo di comporto.

Senza trascurare che dal 16 ottobre 2020 in avanti la tutela della sorveglianza precauzionale resiste solo laddove l'attività del lavoratore non possa essere resa in smart working, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria oppure lo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto.

I lavoratori interessati dalla disposizione sono quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge 104/1992) e quelli in possesso di certificazione che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti, la cui assenza è prescritta dalle competenti autorità sanitarie, compreso il medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.

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