I temi di NT+L'ufficio del personale

Galleggiamento segretari, incarichi extra, concorsi e attività incompatibili

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Galleggiamento dei segretari comunali e provinciali
«Ai fini dell'applicazione della regola, ex art. 41, c. 5, del C.C.N.L. 16 maggio 2001, del c.d. ‘riallineamento' della retribuzione di posizione del segretario a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell'ente, si deve tener conto dell'importo minimo, di cui al comma 3, della predetta retribuzione, comprensivo della maggiorazione eventualmente riconosciuta ai sensi del successivo comma 4, avuto riguardo, da un lato, all'interpretazione letterale del comma in questione, che, nell'attribuire alle parti la facoltà di maggiorare i compensi del segretario, richiama quelli di cui al precedente comma 3 e non quelli del comma 5; nonché, dall'altro, alla funzione non corrispettiva bensì perequativa del ‘riallineamento', sicché è aderente alla ratio della disposizione pattizia – da individuarsi nella particolarità delle funzioni che il segretario espleta presso l'ente locale – che alla perequazione si pervenga con riferimento alla retribuzione di posizione complessiva». Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione Lavoro, nell'ordinanza 9 maggio 2022 n. 14675 ricordando quindi che:
• la perequazione deve essere operata con riferimento alla sola retribuzione di posizione, già integrata dell'indennità aggiuntiva (articolo 41, comma 4, Ccnl 16 maggio 2001) e non, invece, dare prima corso al riallineamento e poi applicare successivamente la maggiorazione;
• il predetto meccanismo contrattuale è legittimo, non viola per discriminazione le norme comunitarie, posto che non è giustificabile la pretesa di una necessaria parificazione in toto delle due diverse professionalità e non essendovi necessità di spiegare che di discriminazione non si può parlare se non ricorrano le situazioni di minorazione contemplate dalle fonti internazionali (età, sesso, razza eccetera) e se le situazioni (qui, di lavoro) poste a paragone siano per giunta tra loro diverse.

Svolgimento di attività incompatibile con il pubblico impiego
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale Lazio, nella sentenza n. 329/2022, ha concluso che il pubblico dipendente che usufruisca dei permessi ex legge 104/1992 per assistere un famigliare disabile grave risponde del danno erariale, conseguente alla non prestazione dell'assistenza e contestualmente alla mancanza di prestazione lavorativa, solo quando tale fruizione illegittima risulti provata. Ne consegue che una pronuncia di assoluzione in sede penale, per assenza di dimostrazione dei fatti, ha effetto inibitorio del risarcimento del danno patrimoniale, dal momento che resta nel campo della mera probabilità quanto supposto in sede istruttoria, in ordine allo "sviamento" dell'utilizzo dei predetti permessi.
Analogamente, la violazione del principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego (articolo 53 del Dlgs 165/2001) per svolgimento di attività incompatibile, quale l'esercizio di impresa – fatta salva la rilevanza disciplinare – effettuata nei giorni in cui il dipendente fruiva dei permessi sopra citati (per i quali sia risultata assente la dimostrazione dell'assistenza al congiunto), non comporta un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione (anche in questo caso quando non sia data dimostrazione del contrario), ma unicamente un pregiudizio alle suddette finalità tutelate dalla norma in questione.

Arrotondamento e/o troncamento del punteggio della prova di concorso
Il Tar Sicilia-Catania, sezione II, 12 maggio 2022 n. 1310 ha affermato che quando il bando di concorso prevede che i punteggi della prova vengano assegnati a numero intero, è ragionevole e legittimo che la commissione esaminatrice decida (per applicare detta clausola) di effettuare l'approssimazione, per difetto o per eccesso, dei punteggi inizialmente espressi con cifre decimali. Infatti, l'opposta soluzione della mera troncatura ed elisione dei decimali potrebbe comportare, in ipotesi, l'equiparazione dei voti, con la medesima unità, riportanti cifra decimale 1 e cifra decimale 9. È fondamentale che delle suddette operazioni venga dato chiaramente conto nella verbalizzazione delle operazioni del collegio giudicante.

Recupero somme indebitamente percepite per incarichi extraistituzionali
Secondo la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 16 maggio 2022 n. 3804 son due i percorsi alternativi di refusione all'amministrazione delle somme indebitamente percepite dal dipendente pubblico per incarichi extraistituzionali non previamente autorizzati o, comunque, incompatibili con il pubblico impiego ( articolo 53, commi 7 e 7-bis, Dlgs 165/2001). Da una parte la Procura contabile può azionare il danno erariale e dall'altra l'amministrazione può esercitare i poteri datoriali funzionali all'adempimento dell'obbligazione di pagamento, ex lege gravante sul percettore.
Quanto sopra, ferma restando l'unicità del danno e, dunque, l'impossibilità di riscuotere dal dipendente le somme dovute sia in sede contabile che in ambito amministrativo (Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 5 novembre 2021, n. 32199).