Appalti

Gara telematica, no a esclusione se domanda non è ricevuta per errori del sistema pubblico

Se la mancata ricezione è imputabile al concorrente è invece legittimo il rigetto dell'istanza di riammissione in termini

di Paola Rossi

Dopo la scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione a una gara telematica si può essere riammessi a effettuare un nuovo invio, ma solo se risulta che il precedente adempimento di presentazione non sia andato a buon fine per causa non imputabile al concorrente,nonostante sia stato realizzato entro la scadenza inziale. Va cioè dimostrato che l'incompletezza del procedimento di invio della domanda sia dovuto a un malfunzionemento della piattaforma telematica gestita dal soggetto pubblico appaltante. Così il Tar di Milano con la sentenza n. 448/2021 ha ribadito che il presupposto per l'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara telematica può scattare solo a fronte di un comportamento incolpevole dell'istante. Il Tar spiega che l'impresa concorrente è chiamata comunque ad adempiere entro i termini applicando la massima diligenza nel condurre le operazioni telematiche per la partecipazione alla gara. E, dall'altro canto, ha riaffermato l'orientamento della giurisprudenza ammnistrativa secondo il quale non può essere escluso dalla gara un concorrente che "abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore". La peculiare diligenza richiesta impone che non sia possibile addossare alla stazione appaltante ogni tipo di anomalia nel meccanismo di invio e ricezione, salva la prova del malfunzionamento del sistema "pubblico" per la trasmissione delle offerte, con l'onere per il concorrente di offrire un principio di prova del malfunzionamento alui non imputabile.

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