Appalti

Gare, Anac: no all'applicazione retroattiva del decreto Semplificazioni

Solo in alcuni casi le norme valgono per le procedure in corso al momento dell'entrata in vigore (17 luglio 2020). Bocciato l'operato di una Pa che aveva optato per l'esclusione automatica delle offerte sotto i 10 concorrenti in una procedura promossa pochi giorni prima

di Mauro Salerno

No all'applicazione retroattiva delle norme del decreto semplificazioni che permettono di accelerare le gare. A precisare i limiti temporali di operatività delle misure del decreto entrato in vigore lo scorso 17 luglio è l'Autorità Anticorruzione, rispondendo a una richiesta di parere avanzata da un'impresa.

La questione è sorta all'interno di una procedura negoziata da 385mila euro per i lavori di consolidamento di una frana nel reatino.Tra le novità del decreto Semplificazioni previste per accelerare le gare c'è anche l'estensione del meccanismo dell'esclusione automatica dei ribassi anomali in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque (invece che dieci).

Il Comune che ha indetto la gara ha applicato l'esclusione automatica pur in presenza di meno di 10 offerte nonostante avesse pubblicato la richiesta di offerta sul Mepa il 13 luglio.

Il punto, allora, spiega l'Autorità, è stabilire se le disposizioni contemplate nel decreto, relativamente all'esclusione automatica delle offerte, si applichino anche alle procedure di gara in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento (17 luglio 2020) ovvero solo a quelle indette successivamente.

Ricostruendo le norme l'Anac precisa che «il legislatore ha espressamente stabilito che le disposizioni derogatorie in tema di affidamenti sotto soglia "si applicano [al]le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021" (termine differito al 31 dicembre 2021, in sede di conversione). Sicché dal combinato disposto delle richiamate disposizioni si evince che anche la previsione di cui al comma 3 dell'art. 1, che estende l'applicabilità del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di cinque offerenti (in luogo di dieci, di cui all'art. 97, comma 8, del Dlgs. n. 50/2016), si applica agli affidamenti diretti (ex art. 1, comma 2, lett. a del Dl) e/o alle procedure negoziate (ex art. 1, comma 2, lett. b del Dl) la cui determina a contrarre o atto equivalente è stata adottata dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il legislatore ha, infatti, individuato un preciso dies a quo (adozione della determina a contrarre) come momento che cristallizza temporalmente la disciplina applicabile alle procedure di affidamento di contratti sotto soglia».

Inoltre, ricorda sempre l'Autorità, va considerato che laddove il Governo ha inteso applicare le norme anche alle gare in corso lo ha previstoe spressamente, come succede conle nuove
disposizioni in tema di consegna in via d'urgenza, sopralluogo, termini e programmazione. «Così come - si legge sempre nel parere - è stato espressamente individuato un dies a quo diverso dalla data di adozione della determina a contrarre (cioè la pubblicazione del bando e la trasmissione della lettera di invito) per l'applicazione delle modifiche strutturali al Dlgs. n. 50/2016 apportate dall'art. 8, comma 5, del Dl. n. 76/2020».

Di qui la bocciatura dell'operato del Comune. E la precisazione che laregola «secondo la quale, in caso di aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica "anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque" – si applichi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 della richiamata previsione indette con determina a contrarre adottata dopo la data di entrata
di entrata in vigore del Dl n. 76/2020 (17 luglio 2020) fino al dicembre 2021». «Tale previsione - conclude l'Autorità - non trova, invece, applicazione nelle procedure di gara pendenti alla data di entrata in vigore del decreto».

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