Gare, l'Anac spiega come applicare le norme sull'esclusione per i «gravi illeciti professionali»
In un parere l'Autorità ripercorre la disciplina prevista dal codice appalti e chiarisce alle Pa la procedura da seguire per provare l'inaffidabilità dei concorrenti
Fa il punto su uno dei temi più dibattuti e delicati della disciplina degli appalti pubblici l'Autorità Anticorruzione con il parere rilasciato a un' azienda ospedaliera della Campania, preoccupata per la moralità dei partecipanti ad un appalto. Al centro della questione c'è ancora l'esclusione dei concorrenti alle gare per macchie sul curriculum, valutabili alla stregua del cosiddetto «grave illecito professionale». Episodi che mettendo a rischio l'affidabilità del concorrente possono portare la stazione appaltante ad escluderlo dalla procedura.
Con il parere appena pubblicato (n.45 del 20 settembre 2022), l'Anac ripercorre la disciplina sulle cause di esclusione dagli appalti, offrendo un'utile guida alle amministrazioni su un tema sempre suscettibile di interpretazioni e frequentemente a rischio ricorsi.
Innanzitutto, l'Autorità ricorda che ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici sono richiesti dalla legge (articolo 80 del Dlgs 50/2016) requisiti generali di moralità, che spetta alla stazione appaltante verificare, accertando l'integrità e l'affidabilità professionale del concorrente. Tocca all'amministrazione valutare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando l'appalto a un concorrente la cui integrità o affidabilità sia dubbia. L'Anac ricorda inoltre che «costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta»
I motivi dell'esclusione dalle gare
«Le stazioni appaltanti – si legge sempre nel parere - escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione».
La necessità del contraddittorio
«L'esclusione dalla gara – aggiunge l'Autorità - va disposta dalla Stazione appaltante all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato. La rilevanza delle situazioni accertate, ai fini dell'esclusione, deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che:
1) le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l'obiettivo di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità;
2) l'esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare;
3) l'esclusione sia disposta all'esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata.Il grave illecito professionale».
L'attivazione del contraddittorio è utile anche per consentire all'operatore economico di provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (il cosiddetto «self cleaning»).