Appalti

Gare, anche il Tar boccia Asmel: non una è centrale appalti. Stop al bando da 831 milioni

I giudici lombardi danno ragione all'Anac che aveva chiesto il ritiro del bando. Illegittima anche la richiesta di un corrispettivo all'aggiudicatario

immagine non disponibile

di Mauro Salerno

Anche se raggruppa migliaia di Comuni il consorzio Asmel non può essere considerato un ente pubblico e non può svolgere il ruolo di centrale appalti. Illegittima anche la richiesta, spesso contestata dalle stesse imprese, di farsi pagare il servizio svolto attraverso un corrispettivo a carico dell'aggiudicatario. Con queste motivazioni il Tar Lombardia ha accolto il ricorso dell'Autorità Anticorruzione contro una gara da 831 milioni promossa dall'associazione che ha gestito per conto dei Comuni gare per svariati miliardi di euro. La sentenza (n. 240/2020, depositata il 3 febbraio) conferma in toto le conclusioni cui il medesimo Tar era giunto lo scorso novembre, accogliendo la richiesta di sospensiva del bando formulata dall'Anac. La maxigara, seppellita dal Tar, riguarda la stipula di una o più convenzioni quadro per la fornitura di lampioni a led (controllabili a distanza) per conto degli enti associati.
Bisognerà capire come si comporterà ora Asmel di fronte alla bocciatura del Tar. Il consorzio gestisce migliaia di gare per conto dei comuni associati. Dall'inizio dell'attività ad oggi, la centrale ha pubblicato 4.524 gare con un transato di oltre 4 miliardi e 500 milioni di risparmi per i soci (1. 526 Comuni di tutt'Italia). Il 2019, comunica l'associazione, si è chiuso con il raddoppio di gare e transato rispetto al 2018. La sentenza rischia però di gettare un'ombra pesante sulla possibilità del consorzio di continuare a offrire servizi di centralizzazione degli appalti, azzoppando le eventuali nuove gare che potrebbero essere esposte al facile vento dei ricorsi.

Pronto il ricorso al Consiglio di Stato
«Non si capisce perché la centrale non dovrebbe continuare a pubblicare gare - attacca il segretario generale del'associazioneFrancesco Pinto - . Non c'è nessun rischio per l'attività di Asmel. Ricorreremo al Consiglio di Stato».

Le motivazioni della sentenza
Il Tar ha negato in radice la possibilità che Asmel possa svolgere il ruolo di centrale di committenza per gli enti locali, bocciando anche l'ambizione del consorzio a rappresentarsi nei panni di organismo di diritto pubblico. Secondo il Tar, che nella sentenza ha svolto un'analisi molto approfondita del quadro giuridico di riferimento, l'associazione non possiederebbe nessuno dei requisiti previsti dalle norme italiane ed europee per qualificarsi come soggetto pubblico. Viene così a cadere, si legge nella sentenza ,la possibilità «che Asmel associazione sia munita di legittimazione a svolgere le funzioni di centrale di committenza». Non essendo un organismo pubblico, è il ragionamento del Tar, Asmel potrebbe svolgere il ruolo di centrale appalti solo dopo essere stato selezionato con gara dagli enti locali che intendono affidare all'esterno questo tipo di servizio. Altrimenti, spiegano i giudici, «si consentirebbe ad uno soggetto privato ed anche privo dei requisiti pubblicistici previsti dall'ordinamento di svolgere direttamente un servizio remunerato senza la preventiva applicazione delle regole di evidenza pubblica».
Bocciata anche la richiesta di chiedere ai concorrenti un corrispettivo di 80mila euro come remunerazione del servizio. Il Tar boccia la ricostruzione Asmel, secondo cui la richiesta sarebbe assimilabile a un rimborso spese previsto in alcuni casi dalla normativa «sia per la consistenza dell'importo che non è neppure rapportato alle spese sia perché l'applicazione di tale normativa non necessiterebbe di un atto unilaterale d'obbligo che, evidentemente, mira al fine ulteriore e diverso della remunerazione per l'attività svolta nell'interesse dei Comuni aderenti».
Per Asmel «il Tar Milano ha sostenuto che i corrispettivi richiesti agli aggiudicatari cozzerebbero contro la norma che vieta di imporre onorari per la gestione delle piattaforme telematiche di negoziazione, richiamandosi a quanto affermato recentemente dal Tar Lecce il 31 ottobre scorso. È stata la prima volta su 4.524 gare, che un Tar ha messo in discussione la legittimità del corrispettivo». Asmel ha fatto ricorso anche contro quella sentenza. L'udienza si terrà il prossimo 7 maggio. «In quella sede - aggiunge Pinto - avremo modo di documentare che dal giorno dopo l'introduzione del divieto, abbiamo escluso dal corrispettivo i costi relativi alla gestione delle piattaforme. Aggiungo che appena mercoledì scorso il Tribunale civile di Busto Arsizio ha confermato la legittimità del corrispettivo».

Azionato il potere di raccomandazione dell'Anac
L'intervento del Tar Lombardia è arrivato dopo «l'alert» inviato dall'Anticorruzione in forza dei poteri di «raccomandazione» concessi dal codice appalti (articolo 211, commi 1-bis e 1-ter). Non è la prima volta che l'Anac usa questo potere, gestito in realtà con molta prudenza e azionato solo in caso di appalti molto rilevanti. È stata però la prima volta che la stazione appaltante ha deciso di ignorare la richiesta dell'Anac (ritirare il bando) e procedere per la propria strada, come nulla fosse, fino ad arrivare all'aula del Tar.

La sentenza del Tar Lombardia

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©