Appalti

Gare, cartellino rosso immediato per i concorrenti riconducibili allo stesso centro decisionale

Tar Campania: per l'esclusione delle imprese coinvolte dalla gara non c'è bisogno di dimostrare la concreta alterazione del confronto concorrenziale

di Pietro Verna

L'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale costituisce motivo sufficiente a giustificare l'esclusione delle imprese dalla gara senza che la stazione appaltante debba dimostrare la concreta alterazione del confronto concorrenziale.

Lo ha stabilito il Tar Campania con la sentenza 30 settembre 2021, n. 6116, che ha respinto il ricorso contro i provvedimenti con cui l'Azienda speciale Abc Acqua Bene Comune di Napoli, appaltatrice dei due lotti dei «Lavori di manutenzione, ricostruzione e riabilitazione della rete idrica della città di Napoli», aveva escluso dalla gara due raggruppamenti per il "collegamento" ravvisato tra le società mandatarie di tali raggruppamenti in quanto a entrambi era stato contestato: il legame di parentela tra gli amministratori delle mandatarie; l'ubicazione, presso lo stesso numero civico, della sede legale di una società e il deposito di un'altra; la presentazione di «offerte anormalmente incrociate»; l'incarico di direttore tecnico di una delle capogruppo in capo allo stesso soggetto che, prima della pubblicazione della gara d'appalto, era stato amministratore e socio unico, proprietario del 100% delle quote dell'altra.

La sentenza del Tar
I due raggruppamenti avevano impugnato il provvedimento contestando le obieizioni sollevate dalla stazione appaltante. Argomentazioni che non hanno colto nel segno. I giudici amministrativi partenopei hanno confermato l'orientamento giurisprudenziale in tema di applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice secondo cui:

- è ravvisabile un centro decisionale unitario laddove tra imprese concorrenti vi sia contiguità di sede o un intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici (Tar Lombardia, Milano, sentenza 16 settembre 2019, n. 1984) ovvero qualora dagli accertamenti effettuati dalla stazione appaltante emergano elementi che rappresentino «un pericolo che le condizioni di gara vengano alterate» (Tar Sardegna, sentenza 27 febbraio 2018, n. 163);

- è sufficiente che si raggiunga «un grado di verosimiglianza della sussistenza di un unico centro decisionale secondo un criterio probabilistico che poggia sugli elementi di carattere societario, commerciale o comunque relazionale» (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 22 aprile 2021, n. 3255);

- se incombe sulla stazione appaltante l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione delle offerte sulla base degli indici presuntivi concreti, non è richiesta anche la prova che il collegamento fra i concorrenti sia poi pervenuto a risultati effettivi in relazione ai contenuti delle offerte e all'artificiale condizionamento degli esiti della gara (Consiglio Stato, Sez. V, sentenza 15 aprile 2020, n. 2426; in senso conforme Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12 gennaio 2021, n. 393 che ha ritenuto infondata la doglianza incentrata sull'assenza di una verifica eseguita dall'amministrazione sul contenuto delle offerte: « siffatta verifica non è infatti necessaria ai fini della rilevazione dell'unico centro decisionale, potendo questo essere ben desunto da indici che […] disvelino una situazione di collegamento sostanziale fra le concorrenti»).

Fermo restando che in tal senso si è costantemente espressa la giurisprudenza risalente all'abrogato codice dei contratti pubblici. Basti citare ad esempio la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 673 secondo cui «è sufficiente la presenza di significativi elementi rilevatori di un collegamento sostanziale tra le imprese affinché sorga l'onere in capo all'amministrazione di verificare se essi sia stato tale da alterare il normale, imparziale e concorrenziale meccanismo della gara».

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