Appalti

Gare, giusto escludere chi indica i costi di gestione nell'offerta tecnica

Consiglio di Stato: anche se gli importi non consentono l'esatta quantificazione della proposta economica

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di Dario Immordino

È legittima l'esclusione del concorrente che abbia indicato, all'interno della busta contenente l'offerta tecnica, i costi di gestione del bene o servizio oggetto di affidamento, anche se tali importi non consentono l'esatta quantificazione dell'offerta economica.
Ciò perché la conoscenza anticipata di elementi significativi del profilo economico dell'offerta vanifica la separazione tra la valutazione delle soluzioni tecniche e l'esame degli aspetti finanziari delle proposte dei concorrenti delineata dal Codice degli appalti, ed implica una violazione delle esigenze di segretezza delle offerte (Cons. St., Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1813), poiché rivela (anche solo in parte) i contenuti della proposta economica prima dell'apertura della busta che la contiene.

Tale commistione tra i due elementi dell'offerta realizza una violazione del principio di segretezza della proposta economica, che mira a prevenire ogni possibile forma di condizionamento "anche solo potenziale" della valutazione sulla idoneità qualitativa e quantitativa dei beni, servizi o prestazioni offerte dai concorrenti a soddisfare le esigenze della stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 1785/2022 , rileva che la netta separazione tra la fase di valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica costituisce uno strumento di tutela dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione. La ratio di questa netta perimetrazione delle due fasi di valutazione delle proposte dei concorrenti risiede nell'assunto che la conoscenza dei dettagli economici delle offerte potrebbe condizionare l'esame e l'analisi delle soluzione tecniche proposte dai concorrenti, o comunque generare una indebita commistione tra le due fasi, consentendo un'anticipazione del giudizio di congruità economica delle offerte, attraverso una sorta di analisi costi benefici prematura, non prevista e non voluta dal Codice.

Ciò comporta che «fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull'apprezzamento dei primi». Sulla base di tali presupposti la sentenza statuisce la legittimità della clausola del disciplinare di gara che prevede l'esclusione del concorrente che abbia indicato, all'interno della busta contenente l'offerta tecnica, elementi che consentono una conoscenza (anche solo parziale) dei contenuti dell'offerta economica.

Al riguardo il Collegio rileva che una simile previsione risulta coerente con il principio della segretezza delle offerte e non determina alcuna violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, poiché la sanzione espulsiva non concerne inadempienze diverse da quelle codificate (art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016).

Ciò posto non assume alcun rilievo la circostanza che le indicazioni inserite nella busta dell'offerta tecnica non consentano l'esatta quantificazione della proposta economica, poiché «già la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione».

Se è vero, infatti, che il c.d. principio di separazione tra offerta tecnica ed economica non può essere interpretato in maniera manicheistica e generalizzata, tuttavia è evidente che il divieto di indicare aspetti finanziari delle proposte dei concorrenti riguardi «tutto ciò che può essere di per sé potenzialmente idoneo a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell'organo deputato alla valutazione dell'offerta, alterandone la serietà ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla Commissione prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull'offerta tecnica (Cons. Stato, n. 2732 del 2020; Cons. Stato n. 6308 del 2020)».

In sostanza non esiste un perimetro definito né un catalogo di indicazioni economiche vietate in sede di delineazione dell'offerta tecnica, ma si tratta di una valutazione da svolgere in concreto, in riferimento alla capacità potenzialmente condizionante degli elementi indicati (Cons. Stato, n. 4342 del 2019). Così, ad esempio, la sentenza precisa che, nell'ambito di una procedura per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di un immobile pubblico, deve ritenersi preclusa la possibilità di indicare nella busta concernente l'offerta tecnica i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ricavabili dal piano di manutenzione e dal computo metrico, poiché simili anticipazioni si rivelano idonee a condizionare la valutazione della commissione di gara, in quanto le consentono agevolmente di ricavare l'importo del canone di gestione offerto dal concorrente mediante una semplice operazione matematica.

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