Appalti

Gare, con il nuovo codice la decisione di non aggiudicare va presa in 30 giorni

Tra le novità della riforma appalti anche l'assegnazione di un tempo contingentato alle Pa che scelgono di non assegnare il contratto per motivi tecnici o economici

di Stefano Usai

Anche il nuovo Codice dei contratti – nell'articolo 108 (rubricato «Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture») -, prevede la possibilità per la stazione appaltante di non aggiudicare l'appalto come già avviene nel Codice del 2016. Le disposizioni, però, si differenziano in modo non irrilevante visto che con il nuovo impianto normativo, la decisione di non aggiudicare l'appalto deve essere espressa entro un termine contingentato («entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni»).

La nuova previsione
Il comma 10 dell'articolo 108, più nel dettaglio, dispone, nel suo primo periodo, che «le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto». Detto inciso è del tutto analogo a quanto previsto nel comma 12 dell'articolo 95 del Codice del 2016. La nuova disposizione – come l'omologo del Codice del 2016 -, conferma anche che la facoltà di non aggiudicare l'appalto per motivazioni economiche o per inadeguatezza tecnica rispetto ai desiderata della stazione appaltante deve essere preventivamente resa nota ai potenziali interessati alla gara o alla procedura negoziata visto che tanto nel bando o nella lettera di invito tale prerogativa deve essere chiaramente indicata.

La novità è data dalla disposizione che chiude il secondo periodo che, come anticipato, non è presente nella norma del Codice del 2016. L'inciso finale della nuova previsione stabilisce infatti che la decisione di non aggiudicare la gara deve essere espressa «non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte».

L'aspetto applicativo
La norma contingenta, quindi, il tempo entro cui la stazione appaltante deve adottare la decisione di non aggiudicare l'appalto. La fissazione del termine di 30 giorni, probabilmente tiene conto del tempo che – solo nel Codice 2016 -, è previsto per la verifica della proposta di aggiudicazione la cui approvazione (c.d. aggiudicazione non efficace) avvia il tempo della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario. Nel nuovo Codice, altra particolarità, non è prevista, però, l'aggiudicazione non efficace. Nell'articolo 17 infatti si prevede che l'organo valutatore, la commissione di gara nell'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Rup o un seggio di gara nel caso di appalto da aggiudicarsi al prezzo più basso, trametta la proposta di aggiudicazione (previa verifica se del caso della potenziale anomalia), al Rup (o, è ipotizzabile, al responsabile di fase se nominato) per l'avvio della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario per giungere alla proposta di aggiudicazione per il dirigente/responsabile del servizio.

Con la nuova norma, pertanto, il Rup si trova a dover esprimere/proporre una decisione – sempre che ciò non risulti dall'istruttoria del seggio di gara o dalle valutazioni espresse dalla commissione - in tempi oggettivamente celeri per evitare, che l'aggiudicatario (potenziale) rimanga in balia di decisione della stazione appaltante che non vengono assunte.

Altro aspetto che deve essere annotato è che nella relazione tecnica, che accompagna il nuovo Codice, gli estensori evidenziano che la decisione di non aggiudicare l'appalto (oltre al termine sopra riportato) deve essere adottata entro i termini fissati per l'aggiudicazione dell'appalto. Termini che ora risultano disciplinati nello specifico allegato I. 3 e che, evidentemente, potrebbero non coincidere. Sotto il profilo pratico quindi, anche per evitare equivoci e/o censure, è bene che il Rup che intenda disporre di tale prerogativa specifichi la stessa nel bando di gara o nella lettera di invito chiarendo (riportando) anche il termine entro cui questa decisione deve essere adottata. È infatti evidente che l'adozione della decisione in parola rende inutile la verifica dei requisiti e, soprattutto, per evitare anche di incorrere nella scadenza dei termini che determinano la fattispecie del silenzio inadempimento.

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