Appalti

Gare, l'impresa può impugnare l'aggiudicazione solo se dimostra l'irregolarità di tutti quelli che precedono in graduatoria

Il principio è stato ribadito il Tar Sicilia (Catania) nel giudizio sul ricorso promosso da un operatore che si è piazzato al terzo posto nella classifica finale

immagine non disponibile

di Massimo Frontera

L'operatore che vuole contestare l'aggiudicazione di un suo concorrente deve portare in giudizio elementi che attestino irregolarità di tutti gli operatori che lo precedono nella graduatoria finale stilata dalla commissione aggiudicatrice (salvo che non intenda dimostrare l'invalidità dell'intera procedura). Se anche una sola delle imprese che precedono in graduatoria risulta regolare, cade l'interesse del ricorrente. Il principio - che rappresenta un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa - è stato di recente ribadito dal Tar Sicilia (Catania) nella sentenza n.2878/2022 pubblicata lo scorso 8 novembre sulla controversia promossa da un operatore che è risultato al terzo posto nel tabellino finale dei punteggi. I giudici della Terza Sezione del Tribunale siciliano hanno sottolineato che l'interesse a ricorrere da parte dell'operatore economico non può che essere in relazione alla concreta possibilità di aggiudicarsi l'appalto, pertanto l'interessato «potrà conseguire il soddisfacimento di detto interesse solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata».

Solo in tal modo, infatti, l'impresa terza classificata «potrebbe divenire aggiudicataria dell'appalto, ottenendo un effetto utile dall'accoglimento del proprio gravame». Allo stesso modo, «laddove il Tribunale accerti la regolarità della posizione di una delle due concorrenti collocate in posizione poziore, verrebbe meno l'interesse della parte ricorrente a contestare l'ammissione alla gara dell'altra partecipante classificatasi in posizione a essa sovraordinata».

Al di là del caso di specie, i giudici siciliani hanno inoltre richiamato il principio generale, ben sintetizzato dai colleghi del Tar Puglia (Bari) secondo i quali «il ricorso avverso il provvedimento d'aggiudicazione non solo è inammissibile in radice se non contiene doglianze dirette nei confronti di tutti gli operatori collocati in graduatoria in posizione migliore del ricorrente, ma neppure può trovare accoglimento nel caso di rigetto di tutte le censure avverso uno di tali controinteressati, la cui posizione poziore si consoliderebbe pregiudicando di per sé la possibilità del ricorrente di ottenere il bene della vita perseguito» (Tar Puglia, n.308/2021).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©