Gare, legittimo revocare e rinnovare una procedura per ottenere i fondi del Pnrr
Tar Campania: la possibilità di fruire dei finanziamenti del piano rende possibile la rinnovazione degli atti
La possibilità di fruire dei finanziamenti del Pnrr legittima la revoca della gara e la sua rinnovazione con un nuovo progetto conforme alle regole di finanziamento del Piano.
L'esercizio del potere di autotutela in forma di revoca rientra, infatti, nell'ampia discrezionalità tecnica di cui dispone la stazione appaltante, a condizione che gli atti adottati rispondano a motivate esigenze di interesse pubblico, e che il revirement non risulti illogico né illegittimo per manifesta abnormità o travisamento dei presupposti di fatto.
In ragione di ciò il Tar Roma, con la sentenza del primo dicembre 2022, n. 7512, ha statuito la legittimità della determina con cui una stazione appaltante ha disposto la revoca, ai sensi dell'art. 21quinquies L. 241/90, di una gara, a fronte dell'esigenza di svolgere una nuova procedura con un differente progetto di fattibilità tecnica ed economica, conforme alle condizioni prescritte dall'ottenimento di un finanziamento da Pnrr.
La possibilità di fruire dei finanziamenti del Pnrr, costituisce, infatti, una motivata esigenza di interesse pubblico, e la necessità di adeguare le caratteristiche dell'appalto alle condizioni prescritte per il finanziamento attraverso le risorse a valere sul Piano di resilienza, comporta l'esigenza di adeguare la lex specialis e la documentazione di gara, nonché le offerte tecniche ed economiche. Ciò legittima la riedizione della procedura precedentemente bandita, anche se la stessa aveva ad oggetto la realizzazione di un progetto ritualmente approvato, cantierabile e finanziato.
Al riguardo la pronuncia evidenzia che "la disputa sulla modifica, marginale o sostanziale, apportata al progetto che era alla base dell'originaria procedura … risulta indifferente" in considerazione della "connotazione positiva che assumono, da un canto, l'utilizzo dei fondi del Pnrr e, d'altro canto, la possibilità di effettuare lavori di significativo impatto, tra l'altro, per il più complessivo e nuovo assetto dell'attività ospedaliera". In sostanza la possibilità di fruire di una forma di finanziamento delle prestazioni concernenti un appalto differente rispetto a quella originariamente individuata comporta l'attivazione della ampia discrezionalità della stazione appaltante "nella valutazione della situazione di fatto e nella scelta dell'opzione ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo economico-organizzativo" (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, n.5002/2011).
La modifica della fonte di finanziamento dell'appalto, infatti, costituisce motivata esigenza di interesse pubblico che, com'è noto, può trovare espressione attraverso "un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa" (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, n.5002/2011).In simili circostanze, allorché risulti comprovato che la fruizione della nuova fonte di finanziamento comporti la necessità di adattare oggetto e caratteristiche dell'appalto alle relative regole (obiettivi, spese eligibili ecc), la conseguente esigenza di "di rinnovazione progettuale" legittima la revoca della "scelta che aveva condotto all'indizione della precedente gara … non più giustificata per la possibilità di elaborare un progetto che goda dei finanziamenti Pnrr e che riguardi l'organico affidamento dei lavori".
Motivo per cui, in difetto, di evidenti profili di irragionevolezza della scelta o travisamento dei fatti, la necessità di elaborare un progetto più ampio rispetto al precedente al fine di realizzare il miglior rapporto tra costi e benefici soddisfa adeguatamente l'esigenza di dare conto delle ragioni "che, alla luce della comparazione dell'interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano la differente determinazione di procedere in modo diverso da quello originario", deve ritenersi soddisfatta in considerazione.Tanto più nelle ipotesi in cui le modifiche sostanziali alle prestazioni da affidare comportino la strutturazione di un nuovo appalto, "la cui esecuzione è idonea a suscitare l'interesse di altri operatori economici, determinando la necessità di bandire una diversa gara in un'ottica pro-concorrenziale" (parere Anac del 18 luglio 2017 n. 686).