Appalti

Gare, manca una firma sull'offerta? Giusto escludere tutto il raggruppamento

Per il Tar Lazio la mancata sottoscrizione da parte di una delle mandanti non è sanabile con il soccorso istruttorio

di Dario Immordino

È legittimo il rigetto dell'offerta economica proposta dal costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese non sottoscritta da una delle mandanti. La carenza di sottoscrizione della componente economica della proposta contrattuale da parte di tutti i componenti del Rti in itinere costituisce, infatti, un vizio non sanabile mediante soccorso istruttorio poiché attiene ad una rilevante irregolarità di natura sostanziale che concerne un elemento dell'offerta per il quale non è consentita la sanatoria su iniziativa della stazione appaltante.

Ciò perché, ai sensi degli artt. 48, comma 8 e 83, comma 9 del Codice appalti, "l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei" e possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, le lacune ed "ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica".

Ciò posto la sentenza n. 12046/2020 (pubblicata il 23 novembre) del Tar Lazio evidenzia che il difetto di sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutti i componenti il Raggruppamento non ancora costituito non determina una lacuna di natura meramente formale ma un vizio sostanziale che attiene alla funzione dell'atto: individuare l'autore della dichiarazione negoziale e far sorgere, nei confronti della stazione appaltante, un'obbligazione collettiva in capo a tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento.

In sostanza, dato che il Rti/concorrente non è ancora costituito la proposta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici associati, e di conseguenza se manca la firma di uno dei partecipanti l'offerta deve ritenersi tamquam non esset, poiché manca il soggetto che può validamente contrarre l'obbligazione a svolgere le prestazioni dell'appalto alle condizioni indicate nell'offerta.

La funzione della sottoscrizione individuale dell'offerta è vincolare ciascun operatore economico che sarà chiamato a far parte del Raggruppamento nei confronti della stazione appaltante facendogli assumere la responsabilità per l'adempimento dell'obbligazione collettiva "che si attualizzerà con l'aggiudicazione della gara e la stipula del contratto che sarà poi sottoscritto, in virtù del mandato collettivo speciale con rappresentanza, dall'operatore, individuata quale mandatario, in nome e per conto proprio e delle mandanti" (art. 48, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016).

Ciò spiega perché la carenza di sottoscrizione da parte di ciascun componente del costituendo Rti non possa essere sanata attraverso il soccorso istruttorio, strumento attraverso il quale la stazione appaltante consente al concorrente di correggere taluni errori ed integrare alcune omissioni relativi ad una proposta contrattuale validamente perfezionatasi.

Consentire la sottoscrizione postuma dell'offerta (o di una sua componente) da parte di uno dei partecipanti al futuro Rti, oltre alla violazione delle ineludibili regole del Codice degli appalti (artt. artt. 48, c. 8 e 83, c. 9), comporterebbe una grave infrazione ai principi di uguaglianza imparzialità e concorrenza, dal momento che la stazione appaltante, di fatto, solleciterebbe il sorgere di un'obbligazione nei suoi confronti, ammettendo alla gara un soggetto che non si è validamente impegnato entro i termini prescritti.

In ragione di ciò la sentenza rileva che "per le stesse ragioni per cui l'offerta economica priva di sottoscrizione non può essere sanata mediante soccorso istruttorio, l'offerta non potrebbe essere comunque ratifica a seguito di un'iniziativa unilaterale del concorrente che, sebbene occasionata da una richiesta proveniente dalla stessa stazione appaltante, verrebbe comunque assunta al di fuori delle regole di legge e di gara e quindi in violazione dei principi che regolano le procedure ad evidenza pubblica (art. 30, d.lgs. n. 50 del 2016)".

Ciò posto viene precisato che la carenza di sottoscrizione dell'offerta da parte di uno dei componenti del Rti in itinere non può essere "supplita"dalla registrazione nel sistema telematico della procedura ad opera di tutti gli operatori economici interessati, poiché si tratta di un adempimento con funzione e finalità del tutto diverse rispetto alla sottoscrizione dell'offerta economica, che conseguentemente non può sostituirne gli effetti e sanarne i vizi.

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