Appalti

Gare, la piattaforma non funziona? La Pa deve verificare e, nel caso, prorogare la scadenza

Il Tar Campania ha richiamato al rispetto dell'articolo 79 del codice appalti e ha accolto il ricorso di un'impresa che ha perso una gara per il malfunzionamento della piattaforma Mepa della Consip

di Massimo Frontera

Se si verifica un malfunzionamento nel momento in cui si svolge una gara telematica tale da rendere impossibile la partecipazione la stazione appaltante deve sospendere il termine per la ricezione delle offerte per il tempo necessario a superare il malfunzionamento, concedendo anche una proroga «per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento». Lo ha affermato il Tar Campania nella pronuncia del 21 novembre scorso n.7202/2022 con la quale ha annullato l'aggiudicazione di una gara indetta dal comune beneventano di Solopaca per un appalto di lavori sottosoglia attraverso la piattaforma telematica Mepa della Consip. Il Tar ha censurato il comportamento dell'Ente locale committente, in quanto in contrasto con i principi contenuti nell'articolo 79, comma 5-bis del codice appalti.

La controversia è stata promossa da un concorrente che ha partecipato alla gara ma non è riuscito a perfezionare l'upload dell'offerta a causa di un malfunzionamento del sistema informatico proprio nei minuti a ridosso della scadenza del termine. Più esattamente, il concorrente ha denunciato l'indisponibilità del sistema tra le 14:45 e le 17:55 a fronte del termine di scadenza fissato alle ore 18:00. Quando - pochi minuti prima delle 18:00 - il sistema ha ripreso a funzionare il concorrente ha caricato il file con le informazioni amministrative ma non ha fatto in tempo a caricare anche quello dell'offerta economica. A nulla è valsa la denuncia all'ente appaltante, con la duplice richiesta di verificare le effettive cause dell'anomalia e di prorogare il termine di scadenza. L'ente locale committente - che pure ha inviato a Consip una richiesta per confermare o meno l'avvenuto malfunzionamento - ha deciso di concludere la procedura, aggiudicando infine l'appalto. L'istruttoria condotta da Consip, depositata mesi dopo, ha confermato che il sistema si era effettivamente interrotto e che aveva ripreso a funzionare solo alle 17:57, cioè tre minuti prima della scadenza della gara.

Alla luce di questi elementi fattuali, i giudici della Prima Sezione del Tar Campania (Napoli) hanno annullato l'aggiudicazione convenendo che non «può ritenersi che il ripristino del sistema alle ore 17:57 consentisse la partecipazione alla gara, essendo il lasso di tempo di tre minuti insufficiente per l'operatore economico, non potendosi da esso pretendere un comportamento che si mostra inesigibile, in uno spazio temporale così ristretto». Il fatto che il comune abbia chiesto lumi alla Consip senza averne ricevuto una risposta tempestiva, non esime l'ente locale dal fare ulteriori accertamenti. «Spettava alla stazione appaltante - affermano i giudici - operare le necessarie verifiche (non potendo ritenere sufficiente che la Consip non avesse fornito risposta alla richiesta di chiarimenti), applicando quanto disposto dal citato art. 79, comma 5-bis, qualora la circostanza denunciata fossero risultata veritiera, come accertato in corso di giudizio». «L'esonero della stazione appaltante da responsabilità per il funzionamento della piattaforma - sottolineano ancora i giudici - fa comunque salvi "i limiti inderogabili di legge" (art. 14 cit.), tra cui quanto espressamente previsto dall'art. 79, co. 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016, per cui non può farsi ricadere sull'impresa il rischio connesso a un fattore rientrante nella sfera di disponibilità del gestore del sistema». Conclusione: «è illegittimo l'operato della stazione appaltante». Che ora dovrà rieditare il bando.

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