Urbanistica

Gazebo e pergotende, Il Consiglio di Stato boccia Campidoglio e Tar: non servono permessi

Rientrano nell'edilizia libera i «manufatti leggeri» che non hanno autonomia funzionale e non realizzano uno spazio chiuso stabile

di Mauro Salerno

Non servono permessi per creare degli spazi ombreggiati in terrazzo attraverso tende o gazebo. Il Consiglio di Stato torna sulla questione delle pergotende bocciando la linea rigorista del Comune di Roma e del Tar del Lazio, provando, inoltre, per l'ennesima volta a dare un indirizzo preciso sulla definizione di questo tipo di strutture e, di conseguenza, sulla necessità o meno di richiedere permessi per la loro installazione. Il tutto è contenuto nella sentenza n. 3393/2021 del 27 aprile, che nasce dal ricorso promosso dalla proprietaria di un appartamento contro l'ordine di demolizione (in aggiunta alla sanzione di 15mila euro) ingiunto dal Comune di Roma per la rimozione di «n. 2 pergotende al piano V» e di «una pergotenda» e «una copertura fissa al piano VI, in quanto realizzate in assenza di autorizzazione».

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar, che aveva confermato i provvedimenti del Comune, sostenendo che le «pergotende situate sui terrazzi dell'abitazione in questione, in quanto coperte e tamponate, nonché ancorate al fabbricato con strutture in ferro bloccate a terra, avrebbero creato nuovi ambienti di permanente utilizzo, con conseguente incremento di superficie e volumetria nonché modifica di sagoma e prospetto dell'edificio di particolare pregio storico-artistico».

I giudici partono dalle definizioni. E ricordano che sono qualificati come «nuove costruzioni» (sentenza Cds 840/2021) «i manufatti leggeri, anche prefabbricati, purché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini, purché siano dotati di una propria autonomia funzionale».

Diverso è il caso «dei gazebo, dei pergolati e delle tettoie "leggere" non tamponate lateralmente su almeno tre lati». Questi non sono dotati di autonomia funzionale, ma hanno «carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile, in quanto non mutano il preesistente utilizzo esterno dei luoghi». Il loro obiettivo è di «valorizzarne la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall'umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all'esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall'umidità e dai connessi fenomeni di condensazione».

Il Consiglio di Stato ricorda che è proprio una circolare del Campidoglio (n. 19137 del 09.03.2012, del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica) a stabilire che questo secondo tipo di costruzioni rientra nell'edilizia libera, non avendo dunque bisogno di alcuna autorizzazione.

«In relazione a tale inequivoca disposizione dello stesso ente locale resistente - spiegano i giudici - , la sentenza n. 840/2021 citata, ha ritenuto che l'elenco posto a titolo esemplificativo dalla predetta circolare deve infatti ritenersi esteso anche ai manufatti tipo pergotende ... e che la qualificabilità dell'intervento in termini di "pergotenda", ovvero un'opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale esclude la necessità di titolo edilizio, a meno che non determini una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio».

Per questo, sottolineando che anche la «copertura e la parziale chiusura perimetrale, derivanti dalla realizzazione delle opere in questione, non si rivelano stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende», i giudici concludono che le pergotende messe nel mirino dal Campidoglio non realizzano «uno spazio chiuso stabilmente configurato, non si è conseguentemente realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una copertura o tamponatura di una costruzione» e «dunque, non necessitavano di alcuna autorizzazione a costruire».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©