Amministratori

Gettoni di presenza dei consiglieri comunali da riparametrare all'indennità del sindaco

Fermo restando dovrà necessariamente essere assicurata la salvaguardia degli equilibri di bilancio

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di Amedeo Di Filippo

Ai fini del calcolo del tetto massimo mensile previsto per i consiglieri comunali deve tenersi conto dell'intervenuta rideterminazione dell'indennità di funzione del sindaco, restando inteso che, in sede di concreta applicazione da parte del singolo ente, dovrà necessariamente essere assicurata la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Lo afferma la sezione regionale di controllo per la Sardegna della Corte dei conti con la deliberazione n. 151/2022.

Il quesito
Un Comune ha posto alla sezione un quesito circa la corretta interpretazione dell'articolo 82, comma 2, del Tuel in materia di gettoni di presenza da attribuire ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli e commissioni a seguito dell'introduzione della nuova disciplina nazionale e regionale sulle indennità degli amministratori comunali. Il comma 1 riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, ma in nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese può superare l'importo pari a un quarto dell'indennità massima prevista per il sindaco o presidente in base al Dm 119/2000. L'importo delle indennità dei sindaci è stato rideterminato dall'articolo 1, comma 583, della legge 234/2021, ma nulla viene previsto rispetto all'importo dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali. Un cortocircuito – indennità dei consiglieri stabilite dal Dm del 2000 e quella del sindaco dalla legge di bilancio per il 2022 – la cui soluzione è affidata al parere dei magistrati contabili, ai quali si chiede la corretta interpretazione dell'articolo 82, comma 2, del Tuel a seguito dell'introduzione della nuova disciplina.

Il parere
La novella legislativa del 2021 modifica le modalità di determinazione delle indennità di funzione del sindaco mediante l'introduzione di un altro parametro, ovvero il trattamento economico corrisposto al presidente della regione. Anche la legislazione speciale della regione Sardegna parametra l'indennità dei sindaci al trattamento economico dei presidenti delle Regioni, ma nulla viene stabilito circa l'ammontare dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali. A questi continua dunque ad applicarsi la previgente disciplina, ossia il comma 9 dell'articolo 82, che affida alla Conferenza Stato-città la possibilità di richiedere la revisione del decreto ministeriale; e il successivo comma 10, in base al quale il decreto ministeriale è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza all'indice Istat.
I giudici contabili concludono affermando che, ai fini del calcolo del tetto massimo mensile previsto per i consiglieri comunali, non può non tenersi conto dell'intervenuta rideterminazione dell'indennità di funzione del sindaco operata dalla normativa intervenuta. A una condizione: che in sede di concreta applicazione da parte del singolo ente venga assicurata la salvaguardia degli equilibri pluriennali dei bilanci.

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