Fisco e contabilità

Giudizio di conto, consegnatari e gestione economale: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Giudizio di conto in caso di decesso

Pur nella specialità della disciplina sostanziale e processuale dell’obbligazione di conto rispetto all’obbligazione da responsabilità amministrativa in senso stretto l’articolo 1, comma 1, della legge 20/1994 trova applicazione anche con riferimento alla successione degli eredi negli obblighi dell’agente contabile, per identità di ratio. Di conseguenza, possono configurarsi i presupposti per la trasmissione del debito solo qualora vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. Nella fattispecie sono stati convenuti in giudizio gli eredi, ma l’indimostrata sussistenza del necessario requisito del loro arricchimento (non presumibile, atteso l’importo minimo dell’ammanco), non consente al Collegio di affermare una loro successione nell’obbligazione dell’agente contabile. Di conseguenza, venendo a mancare la legittimazione passiva degli eredi convenuti, il presente giudizio va dichiarato improcedibile, senza che possa procedersi alla pronunzia in merito alla regolarità della gestione e all’eventuale addebito. Resta fermo, peraltro, che - essendo sopravvenuta la morte dell’agente contabile a conto già presentato ed esaminato dal magistrato e non potendo il giudizio proseguire nei confronti degli eredi - il giudizio sul conto debba comunque trovare compimento ai fini della regolarità delle scritture dell’Ente.
Sezione giurisdizionale regionale della Basilicata - sentenza n. 69/2025

Consegnatari titoli azionari

La funzione propria del conto giudiziale esige che le partecipazioni siano rappresentate nella loro effettiva consistenza economico-patrimoniale. La base di ogni rendicontazione riguarda infatti gli inventari, che devono essere aggiornati e verificati, costituendo il punto di riferimento per accertare la corrispondenza tra i valori indicati nel conto del patrimonio e quelli riportati nel conto del consegnatario. Ne consegue che una rappresentazione che non tenga conto delle variazioni intervenute e che continui a riportare, di esercizio in esercizio, un valore meramente nominale non è idonea a soddisfare tale esigenza, risultando, come nel caso di specie, disallineata rispetto alle scritture patrimoniali. In questa prospettiva il principio contabile applicato n. 6.1.3 dell’allegato 4/3 al Dlgs n. 118/2011 assume rilievo determinante, nella parte in cui prescrive che le partecipazioni siano valutate al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato o, qualora ciò non sia possibile, secondo criteri prudenziali che ne riflettano comunque l’effettiva consistenza. Questo criterio risponde alla precisa esigenza di garantire una rappresentazione veritiera e dinamica della partecipazione, proporzionata all’andamento dell’ente partecipato e quindi coerente con la realtà economica della gestione.
Sezione giurisdizionale regionale del Veneto - sentenza n. 381/2025

Gestione economale

Le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti perché sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il loro funzionamento. L’esistenza della gestione di spese economali, per acquisti di beni di entità limitata che importano urgenza di liquidazione, con una procedura definibile come “semplificata” rispetto a quella ordinaria, trova giustificazione nell’esigenza di consentire alle amministrazioni di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici per l’effettuazione delle quali il ricorso all’ordinaria procedura costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell’azione amministrativa. Il servizio di economato gestisce la cassa delle spese degli Uffici comunali di non rilevante ammontare, mentre ulteriori attività attribuite di norma al servizio di economato ineriscono alla gestione: dei beni mobili depositati nei magazzini dell’Ente; dell’autoparco; del servizio di fotoriproduzione e stampa; di altri servizi attribuiti da direttive interne o dal regolamento dell’organizzazione degli uffici e dei servizi.
Sezione giurisdizionale regionale della Campania - sentenza n. 371/2025

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