Amministratori

Giunta, principio di parità di genere «recessivo» rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche

Solo in tal modo si garantisce la corretta gestione e amministrazione dell'ente

di Manuela Sodini

Il principio di parità di genere è recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta, che per la loro natura politica sono soggette al criterio dell'assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza, solo in tal modo si garantisce la corretta gestione e amministrazione dell'ente; questa la sintesi della massima contenuta in un parere reso dal ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Le questioni oggetto della richiesta di parere sono due: l'applicazione nelle giunte per i Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti della normativa sulla parità di genere e il funzionamento della giunta con soli due componenti. Nel caso di specie, si tratta di un ente con popolazione inferiore a 3000 abitanti dove la giunta è attualmente composta dal vice-sindaco e da un assessore, il sindaco è stato sospeso dalla carica per la durata di diciotto mesi a seguito di una sentenza. Alcuni consiglieri di minoranza hanno segnalato il mancato rispetto della normativa sulla parità di genere, nonché le difficoltà di funzionamento di un organo giuntale composto di soli due membri.

Nel parere si richiama prima di tutto il quadro normativo e, quindi, l'articolo 6, comma 3, del decreto 267/2000 dove si stabilisce che gli statuti comunali e provinciali assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e garantiscono «la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonche' degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti»; a seguire viene richiamato l'articolo 46, comma 2, del Tuel in base al quale il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta «nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi ...», questo al fine di rendere effettiva la partecipazione dei due generi alla vita istituzionale degli enti territoriali.

Ai fini della prima questione sulla parità di genere, nel parere viene richiamata la sentenza n. 173/2022 con la quale il Tar Puglia, Sezione I, nell'evidenziare che nel caso esaminato nessuno dei soggetti femminili interpellati dal sindaco, tra quelli di sua fiducia, si è reso disponibile ad accettare la carica, ha ritenuto che «... il principio di parità di genere va, comunque, ritenuto recessivo rispetto a quello di attribuzione fiduciaria delle cariche di giunta che, per la loro natura politica, sono naturalmente soggette al criterio dell'assegnazione agli appartenenti allo schieramento politico di maggioranza, solo in tal modo garantendosi la corretta gestione ed amministrazione dell'ente e la sua effettiva governabilità». Nel parere si precisa che la sentenza non ritiene meritevole di tutela «l'ambizione dei ricorrenti, espressione della minoranza, di vedere nominata una consigliere di minoranza in giunta, in ossequio all'invocato principio di parità di genere (non essendo disponibile alcuna donna espressione della maggioranza)», facendo altresì presente che, in base allo statuto comunale dell'ente in questione, è previsto che il sindaco possa nominare anche assessori esterni al consiglio; pertanto, il vicesindaco potrebbe esperire un tentativo volto a individuare un assessore di sua fiducia di genere femminile.

Quanto alla seconda questione, concernente la difficoltà di funzionamento di un organo giuntale composto di due soli membri (vice-sindaco e un assessore, essendo il sindaco sospeso), nel parere viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4573 del 2011 dove è stato precisato che «la possibilità che un organo collegiale possa essere composto da due soli componenti, significa o accettare la (possibile) paralisi della volontà decisionale dell'organo, in casi di dissenso tra i due componenti (il che non è ammissibile in ossequio ad evidenti principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di mera ragionevolezza), oppure rendere necessario che, in caso di parità, prevalga il voto del presidente (Sindaco)».

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