Amministratori

Giustizia, la legge Severino sotto esame dieci anni dopo

Nel quesito si chiede ai cittadini di abrogare un insieme di misure volte a scongiurare la presenza di condannati per gravi reati in cariche pubbliche

di Giovanni Negri

È il quesito che si propone l’abrogazione di un intero provvedimento, la legge Severino, a dieci anni dalla sua approvazione, il 31 dicembre del 2012. Si tratta di un pacchetto di misure indirizzato a scongiurare, con varie gradazioni e misure (sospensione, incandidabilità, decadenza) la presenza di condannati, anche in via non definitiva, per gravi reati in cariche pubbliche. Tra i reati a rilevare sono in particolare quelli contro la pubblica amministrazione, dalla corruzione alla concussione passando per il peculato, quelli di mafia e terrorismo e, in generale, tutti quelli non colposi per i quali è prevista la pena della detenzione non inferiore a 4 anni.

Tra i punti più contestati la sospensione prevista per un massimo di 18 mesi a carico dell’amministratore locale condannato anche con sentenza non ancora passata in giudicato e la retroattività delle misure che permise, tra l’altro, di sanzionare il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi per gli effetti della condanna definitiva per frode fiscale. Per i promotori la sospensione senza un accertamento conclusivo sulla responsabilità dell’imputato è in evidente contrasto con la presunzione d’innocenza.

Sulla retroattività il nodo da sciogliere è stato da subito quello della natura penale delle misure introdotte. Il tema venne sollevato dall’allora sindaco di Napoli Luigi de Magistris (poi assolto) che contestò la sospensione relativa a un abuso d’ufficio con procedimento avviato prima dell’entrata in vigore della legge. La vicenda finì davanti alla Corte costituzionale che, nel 2015, affermò la legittimità dello stop inflitto all’amministratore, sottolineandone la natura di regola di diritto civile a tutela dell’ordine pubblico, non soggetta quindi al divieto di applicazione retroattiva.

Sempre dalla Campania, in un procedimento che vedeva coinvolto il governatore Vincenzo De Luca (anch’esso successivamente assolto), arriva l’altro precedente significativo della Corte costituzionale che confermò la legittimità della legge Severino anche sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza davanti alla legge, valorizzando la differenza di status ne funzioni tra l’eletto in un contesto locale, per il quale scatta la sospensione, e quello nazionale , per il quale invece la sospensione è esclusa.

In sede internazionale, è stata la Corte europea dei diritti dell’uomo a promuovere la legge Severino con due distinte pronunce poco meno di un anno fa escludendo la finalità punitiva tanto dell’incandidabilità quanto della decadenza che, viceversa, sono state ritenute funzionali a preservare il buon funzionamento e la trasparenza dell’amministrazione, innnestandosi in un contesto più ampio di contrasto alla corruzione ed all’infiltrazione della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione.

Ricordato che con la riabilitazione, come avvenuto nel caso Berlusconi, la persona interessata recupera il diritto alla candidatura, effetto della abrogazione della Severino, in caso di successo del referendum, sarebbe il recupero di agibilità politica per i condannati, affidando invece alla discrezionalità della magistratura la decisione sulla eventualità di infliggere anche le sanzioni accessorie con effetti sulla permanenza in carica e sulla candidabilità.

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