I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Gli alloggi sociali ex Iacp non pagano l'Imu nonostante l'incertezza della norma agevolativa

di Enrico Pintaldi (*) - Rubrica a cura di Anutel

Gli immobili ad uso abitativo ex Iacp (istituti autonomi case popolari) sono esenti dall'Imu, se qualificati come alloggi sociali. La commissione tributaria provinciale di Milano ha accolto il ricorso dell'azienda lombarda edilizia residenziale (Aler) che ha impugnato l'avviso di accertamento del Comune di Vimodrone per infedele dichiarazione (anno 2014). I giudici della commissione tributaria (presidente e relatore Pietro Pilello) , nella sentenza n. 1164/2021, hanno fornito un'interpretazione "sistematica" della disposizione agevolativa, evidenziando che il testo normativo presenterebbe un errore materiale («forse una semplice dimenticanza»). In altre parole, hanno tenuto conto della disciplina vigente in materia e hanno assunto come linea guida la funzione sociale di quegli alloggi che rispondono all'esigenza, dichiarata dal legislatore, «di ridurre il disagio abitativo delle famiglie svantaggiate».

La vicenda processuale
La ricorrente ha sostenuto che i fabbricati di civile abitazione, destinati ad alloggi sociali, sono esenti in quanto presentano le caratteristiche previste dal Dm 22 aprile 2008. Al contrario, l'imposta sarebbe applicabile soltanto a quegli alloggi che, non rientrando nella categoria dell'edilizia residenziale pubblica (Erp), sono destinati ad ospitare soggetti diversi da quelli economicamente disagiati (padri separati, studenti, parenti di malati in cura presso ospedali della provincia eccetera). In questo caso, "sconterebbero" la detrazione annua di 200 euro. Ai fini dell'esenzione, rilevanti e dirimenti sarebbero le caratteristiche dell'immobile e non già quelle del proprietario.

Il Comune ha replicato precisando che la tesi che porta all'emissione dell'avviso di accertamento si rinviene dalla semplice interpretazione letterale dell'articolo 1 comma 707 della legge n. 147/2013, che, integrando e modificando l'articolo 13, comma 10 del Dl 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha introdotto una disposizione speciale che, in quanto tale, prevale su quella generale. Pertanto, l'unica agevolazione applicabile è quella della detrazione ordinaria di 200 euro annui, prevista per l'abitazione principale dal citato comma 10 dell'articolo 13 del Dl 201/2011.

L'ente, sebbene non fosse necessario ricorrere a ulteriori criteri interpretativi oltre quello letterale, ha rafforzato il proprio convincimento, facendo proprio il parere espresso dall'istituto per la finanza e l'economia locale (Ifel) nel dossier bilancio 2016 (pubblicato il 5 ottobre/10/2016) che, avvalendosi di un'articolata interpretazione logica dell'intenzione del legislatore, ha escluso la possibilità di estendere agli immobili ex Iacp, la disciplina agevolativa prevista per gli alloggi sociali per i seguenti due motivi: il primo, di natura normativa, consiste nel fatto che «se il legislatore avesse voluto estendere l'esclusione in esame agli immobili degli Iacp avrebbe dovuto prevederlo espressamente, similmente a quanto fatto con riguardo ad altre fattispecie»; il secondo, di carattere economico, si rinviene «nella relazione tecnica allegata al Dl 102/2013, che quantifica in circa 76 milioni di euro il gettito Imu su base annua delle abitazioni regolarmente assegnate dagli Iacp (circa 600mila) rispetto al valore dell'esenzione degli alloggi sociali (circa 40mila immobili), stimato in soli 17,5 milioni di euro. Tale scostamento, data la sua entità difficilmente riconducibile a un mero errore di stima, rafforza ulteriormente la convinzione secondo cui il legislatore abbia voluto consapevolmente mantenere una chiara distinzione tra le due fattispecie in esame».

In altri termini, il Comune ha ribadito che il legislatore, avvalendosi dell'ampia discrezionalità di cui gode e senza violare alcun precetto costituzionale, abbia compiuto una valutazione ben precisa nel sottoporre a imposizione tutti i fabbricati residenziali ex Iacp, prevedendo solamente la suddetta detrazione. Saremmo in presenza di una scelta ideologica e non di una lacuna "tecnica" che l'interprete sia legittimato a colmare. Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni, al pari di quelle impositive, recano indicazioni per loro natura complete su fatti che rientrano nel rispettivo campo di applicazione. Nonostante le raffinate e argomentate controdeduzioni, il giudice di prime cure ha sposato appieno la tesi della ricorrente ma, riconoscendo «l'incertezza generata da una legislazione per alcuni versi contraddittoria» nonché «contrastanti pronunciamenti in materia» e «la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza nelle quali l'amministrazione comunale è stata chiamata ad operare», ha disposto la compensazione delle spese. Come già auspicato su queste pagine (NT+ Enti locali edilizia del 23 febbraio 2021), un intervento chiarificatore del legislatore potrebbe risolvere la vexata quaestio ed evitare il proseguimento della lite nei successivi gradi di giudizio.

(*) Componente del comitato regionale Anutel - Lombardia

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