I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Gli enti locali e la revisione dei prezzi dei materiali da costruzione

immagine non disponibile

di Luciano Benedetti (*) e Alba Giuseppina Agus - Rubrica a cura di Anutel

Fra le innumerevoli tematiche che gli enti locali si trovano ad affrontare a seguito delle chiusure imposte dall'emergenza sanitaria c'è l'aumento dei prezzi delle materie prime di alcuni materiali da costruzione. La questione riguarda principalmente la parte investimenti del bilancio, anche se talvolta può avere una certa rilevanza anche sugli equilibri correnti.

Il legislatore è venuto in soccorso con un primo intervento normativo con il decreto Sostegno bis, e in particolare con l'articolo 1-septies «Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici» del Dl 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021, con cui incarica il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (Mims) di definire le variazioni percentuali in aumento o in diminuzione delle principali materie prime da costruzione, se superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre 2021. Il Mims ha a questo scopo emanato il Dm dell'11 novembre 2021, che, nell'allegato 1, ha rilevato questi valori e nell'allegato 2 ha definito i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per tutti gli anni dal 2003 al 2019 e ha calcolato le rispettive variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre del 2021.

Spetta agli appaltatori entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (pertanto entro l'8 dicembre 2021, salvo eventuali proroghe di questi giorni) presentare l'istanza di compensazione in aumento alla stazione appaltante indicando l'elenco dei materiali da costruzione per i quali il decreto ha riconosciuto una variazione dei prezzi. Sarà poi il direttore lavori ad accertare le relative quantità contabilizzate. Viceversa, nel caso in cui le variazioni fossero in diminuzione, la procedura verrà avviata d'ufficio dall'Ente, sempre entro 15 giorni. Ai fini del calcolo della compensazione, è importante tener ben presente la data originaria di presentazione dell'offerta, come esplicitato dalla apposita circolare del Mims del 25 novembre 2021.

Per il calcolo della Compensazione (C), una volta identificato il tipo di materiale e le quantità (Q) utilizzate nell'esecuzione dell'appalto (per esempio «ferro–acciaio tondo per cemento armato»):
• si consulta il prezzo alla data di presentazione dell'offerta (ad esempio, offerta presentata nel 2020: prezzo pari a 0,59 euro al Kg);
• si rileva la variazione percentuale al primo semestre 2021 (43,80 per cento);
• si depura la variazione dell'8% per le offerte presentate nell'anno 2020 (nell'esempio la variazione passa quindi dal 43,80 per cento al 35,80 per cento), mentre per le offerte presentate negli anni precedenti il valore va depurato del 10 per cento;
• si applica il coefficiente che ne risulta al prezzo singolo del materiale alla data dell'offerta, per determinare la variazione "reale" del prezzo;
• questo prezzo, moltiplicato per il quantitativo del materiale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto (sempre per esempio, Q = 1000 Kg), determina il valore della compensazione.

Quindi, completando l'esempio:

coefficiente x prezzo unitario del materiale alla data dell'offerta = prezzo reale
ovvero 35,80 per cento x 0,59 euro/Kg = 0,2112 euro/Kg

C = Prezzo reale x Q
C = 0,2112 euro/Kg x 1000 Kg = 211,20 euro

Definito così il valore della compensazione (C), il direttore lavori presenta al Rup o al dirigente preposto la maggiore onerosità legata al costo dell'opera. Questi ultimi provvedono a convalidare i conteggi, a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico ed eventualmente richiedere l'utilizzo di ulteriori somme alla stazione appaltante.

Il comma 6 dell'articolo 1-septies del Dl 73/2021 ha stabilito che ciascuna stazione appaltante provveda, nei limiti del 50 per cento, alla compensazione delle risorse accantonate utilizzando:
• la voce "Imprevisti" del quadro economico dell'intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
• eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento e stanziate annualmente;
• i ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
• le somme disponibili relative a altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i conguagli ed emanati i certificati di regolare esecuzione.

Nel caso non infrequente che queste risorse risultino insufficienti, il Dl 73/2021 ha istituito un apposito fondo pari a 100 milioni di euro che può essere utilizzato dalle pubbliche amministrazioni secondo il Dm del Mims del 30 settembre 2021. Il Fondo per l'adeguamento dei prezzi è suddiviso in 34 milioni di euro per la piccola impresa, 33 milioni di euro per la media impresa e 33 milioni di euro per la grande impresa, secondo definizioni fissate nel decreto stesso. Per beneficiare del fondo, le stazioni appaltanti dovranno presentare entro 60 giorni a partire dal 28 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dm) la richiesta a mezzo Pec alla direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del ministero. questa richiesta dovrà contenere, oltre l'istanza di compensazione presentata dall'impresa alla stazione appaltante anche:
• la documentazione giustificativa prodotta dall'impresa;
• l'attestazione relativa all'importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione della categoria di appartenenza dell'impresa richiedente;
• la dichiarazione comprovante l'insufficienza delle risorse finanziarie presenti nel quadro economico dell'opera, da poter utilizzare per far fronte alle compensazioni.

Un'importante novità è presente nella bozza della Legge di Bilancio 2022, dove è previsto un ulteriore aumento del fondo per l'adeguamento dei prezzi che passerebbe da 100 milioni a 200 milioni di Euro, andando a sostenere le Pa anche per gli aumenti dei prezzi relativi a tutto l'anno 2021 (e quindi non solo al primo semestre).

Infine, come contabilizzare nel bilancio del'ente locale secondo il Dlgs 118/2011 il contributo statale che, verosimilmente, perverrà nel 2022? In estrema sintesi, trattandosi di un sostegno finalizzato eminentemente alla parte investimenti, è possibile ritenere che la posta vada allocata al titolo 4 dell'entrata, codifica 4.02.01.01 ed utilizzata al titolo 2 di spesa con vincolo di destinazione.

(*) Componente consiglio generale Anutel

-----------------------------

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE FINANZIARIO
- MASTER IN CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI - I LIVELLO
Il corso si svolgerà in 9 giornate (ultime giornate:12/01/2022-19/01/2022 dalle ore 15,00 alle ore 17,00)
- MASTER IN CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI - II LIVELLO
Il corso si svolgerà in 10 giornate (ultime giornate:13/01/2022-20/01/2022-27/01/2022 dalle ore 15,00 alle ore 17,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (O IV)
PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI
Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.
- Dal 17/01/2022 al 14/02/2022 dalle ore 13,00 alle ore 16,00: il corso si svolgerà in 9 giornate (17/01-21/01-24/01-28/01-31/01-04/02-07/02-11/02-14/02)
Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito Anutel.