Gli «estranei» al consiglio non possono contestare la violazione delle regole di convocazione e svolgimento
Queste norme sono dettate per il rispetto delle prerogative dei loro componenti
La violazione delle norme sulla convocazione e lo svolgimento delle sedute dei consigli comunali non può essere dedotta da soggetti estranei all'organo collegiale. Lo afferma il Tar Lombardia nella sentenza n. 821/2022.
La vicenda
Una società ha impugnato le deliberazioni di adozione della variante generale al piano di governo del territorio in quanto proprietaria di alcune aree sulle quali possedeva una rilevante capacità edificatoria correlata alla strategicità della loro ubicazione, ma l'investimento non si è mai realizzato essendosi progressivamente ridotto l'indice edificatorio. È stata poi approvata una variante generale al piano, che ha inserito quelle aree in zona agricola. La società ha presentato delle osservazioni e poi il ricorso, denunciando l'illegittima adozione delle deliberazioni, rigettato dal Tar sul presupposto che in ambito pianificatorio sussiste un'ampia discrezionalità del comune, con la conseguenza che la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell'amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato dei privati ad una specifica destinazione del suolo, nel caso non sussistenti.
Le sedute del consiglio
Con la seconda censura la società ricorrente evoca la violazione dello statuto comunale nella parte in cui prevede che il consiglio comunale si riunisce in seduta d'urgenza soltanto per deliberare su argomenti indifferibili, nell'ambito dei quali non si potrebbe far rientrare la deliberazione impugnata. La convocazione d'urgenza si era resa necessaria per due motivi: prevenire problemi in termini di adeguatezza e coerenza della documentazione tecnica elaborata dai professionisti incaricati e consegnata al comune, nonché richiedere ulteriori impegni di attività procedimentale da parte del servizio competente che ha già impiegato nella redazione della variante notevoli risorse e tempi; evitare il possibile conferimento di un ulteriore incarico professionale per l'adeguamento dello strumento urbanistico e ulteriore impegno degli uffici.
Il Tar ritiene il motivo inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, posto che, per consolidata giurisprudenza, le norme sulla convocazione e sullo svolgimento delle sedute dei consigli comunali sono dettate per il rispetto delle prerogative dei loro componenti, per cui la loro violazione non può essere dedotta da soggetti estranei all'organo collegiale. Essendo la ricorrente estranea all'organo consiliare, secondo i giudici «non può dolersi dell'asserita lesione delle prerogative dei componenti del predetto consesso, non potendosi ammettere in tal caso una sostituzione processuale dei soggetti titolari della relativa azione in sede giurisdizionale».