Personale

Gli incarichi a tempo non danno diritto all'aspettativa

L'amministrazione ha sempre la possibilità di valutare l'impatto sull'organizzazione dell'ente

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

L'inciso utilizzato al comma 5 dell'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000 «…i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa...» non determina in capo al dipendente un diritto soggettivo a essere collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato presso enti locali.
L'amministrazione ha sempre la possibilità di valutare l'impatto che la concessione dell'aspettativa in questione potrebbe comportare sull'organizzazione dell'ente e sullo svolgimento delle funzioni istituzionali, soprattutto negli enti di ridotte dimensioni organizzative.
Sono queste le conclusioni cui giungono i tecnici di palazzo Vidoni con il parere protocollo Dfp-0025780-P-16/04/2021.

La richiesta di parere
Uno dei temi più controversi e dibattuti in questi anni è quello del riconoscimento in capo al dipendente di un vero e proprio diritto soggettivo o di un mero interesse legittimo ad essere collocato in aspettativa a fronte del conferimento di un incarico di cui all'articolo 110 del Tuel. La domanda è stata rivolta da un ente locale direttamente ai tecnici della Funzione pubblica.
In particolare, la domanda attiene all'esistenza o meno per l'amministrazione di appartenenza del dipendente interessato di un obbligo a concedere l'aspettativa in questione o se la sua fruizione sia comunque subordinata alla previa valutazione delle esigenze organizzative che, ove ritenute prevalenti, potrebbe indurre la stessa a negarla o differirla.

La risposta
Per i tecnici di palazzo Vidoni la soluzione va ricercata in un'attenta lettura della norma in questione e delle finalità che essa si prefigge di conseguire, senza trascurare l'impatto che la concessione di tale aspettativa potrebbe comportare sull'organizzazione dell'ente.
La vigente formulazione del comma 5 dell'articolo 110 Tuel è frutto della modifica apportata dall'articolo 11, comma 1, lettera b, del Dl 90/2014. La norma in questione mira ad agevolare il ricorso negli enti locali agli incarichi a contratto attraverso il superamento della cessazione obbligata del rapporto di lavoro (presente invece nella previgente disciplina) e del conseguente rischio dell'impossibilità della successiva riassunzione nell'amministrazione di provenienza, garantendo, quindi, ai diretti interessati un quadro regolatorio certo.
La previsione di un istituto giuridico ad hoc, volto ad assicurare la compatibilità tra il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un ente locale e il contemporaneo svolgimento di un incarico conferito ai sensi della medesima disposizione non esclude, tuttavia, che l'ente destinatario della richiesta di aspettativa possa valutare ponderatamente se, in relazione al fabbisogno di personale necessario per il perseguimento dei fini istituzionali, sussistano le condizioni per il suo accoglimento (in tal senso sembrerebbe essersi espressa anche la magistratura contabile lombarda con nota n. 232/2018).
Per i tecnici di palazzo Vidoni una diversa chiave di lettura della locuzione utilizzata dal legislatore («… sono collocati in aspettativa...»), secondo cui in questi casi l'amministrazione di appartenenza potrebbe limitarsi solo a prendere atto della volontà del dipendente interessato di fruire dell'aspettativa, non appare condivisibile.
La ratio della norma, si legge nel parere, è da ricercare nella volontà di definire in modo univoco la disciplina applicabile a valle dell'instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 110, e non nel configurare a monte un diritto del dipendente ad ottenere l'aspettativa de qua.
Peraltro, in un'ottica di sistema, non può essere trascurato l'impatto che la concessione obbligata dell'aspettativa prevista dal comma 5 dello stesso articolo 110 potrebbe comportare sull'organizzazione dell'ente e sullo svolgimento delle funzioni istituzionali, soprattutto negli enti di ridotte dimensioni organizzative.
Dunque, in assenza di previsioni espresse sull'obbligatorietà della concessione dell'aspettativa in questione, il dipartimento della Funzione pubblica ritiene che, nel dare applicazione al comma 5 dell'articolo 110, agli enti non sia preclusa la verifica in concreto della ricorrenza di esigenze organizzative opportunamente motivate che determinano l'impossibilità di un suo accoglimento nell'ottica del perseguimento dell'interesse istituzionale e del buon funzionamento dell'amministrazione.

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