I temi di NT+L'ufficio del personale

Graduatorie di concorso, domande di pensione, spese di personale e titoli nei concorsi

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di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Ampliamento degli enti che possono utilizzare la graduatoria di concorso

Il Consiglio di Stato, sezione IV, nella sentenza 20 gennaio 2025, n. 390, ha affermato che, la decisione dell’amministrazione di aprire ad altre e diverse amministrazioni la possibilità di utilizzo di una graduatoria di concorso, per enti in precedenza non contemplati, costituisce un atto di macro-organizzazione e, come tale, il contenzioso sulla legittimità di detta scelta è demandata al giudice amministrativo. Non si tratta, infatti, di un mero atto gestorio della graduatoria di un concorso e quindi di “diritto all’assunzione” per il quale è competente il giudice ordinario. Nella fattispecie siamo in presenza di una scelta che sta a monte rispetto all’utilizzo della graduatoria.

Presentazione delle domande di pensione

L’Inps ha predisposto il messaggio n. 502 del 10 febbraio 2025, ad oggetto «Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”. Presentazione delle domande telematiche di pensione e di certificazione di APE sociale».

Istituzione di posizioni di elevata qualificazione e i limiti alla spesa di personale

Quali sono le reali possibilità di incrementare il valore della retribuzione di posizione delle elevate qualificazioni in caso di istituzione di due nuovi settori?
La risposta è giunta dalla Corte dei conti del Piemonte con la deliberazione 11/2025/SRCPIE/PAR del 30 gennaio 2025:
- in caso di assunzione di nuovi dipendenti a partire dall’annualità 2018, si assiste a un innalzamento del limite rappresentato dall’ammontare complessivo del trattamento economico accessorio ancorato all’annualità 2016; in tal caso si determina, infatti, una crescita di risorse finanziarie proporzionale all’incremento del personale da adeguare al valore medio pro-capite registrato nel 2018;
- al contrario, in caso di cessazioni superiori alle assunzioni non è prevista alcuna diminuzione del limite; in questo modo quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, pur rimanendo in vigore, non risulta più connotata da un valore assoluto invalicabile, bensì da un limite minimo inderogabile in considerazione del fatto che, trattandosi di un trattamento stipendiale ormai maturato, esso rappresenta un diritto acquisito che non può essere negato, in caso di diminuzione dei dipendenti (in senso conforme, sezione regionale Lombardia, deliberazione n. 151/2023/PAR; sezione regionale Campania, deliberazione n. 97/2020/PAR);
- oltre al collegamento normativo con l’articolo 33, comma 2, ottavo periodo, del Dl 34/2019, il Legislatore ha, successivamente, previsto che i limiti di spesa previsti dall’articolo 23, comma 2, possano essere superati dalle amministrazioni locali compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e modalità da definire nell’ambito dei contratti collettivi nazionali nonché nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità (articolo 3, comma 2, Dl 80/2021);
- ne consegue che se la norma prevista dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, pur rimanendo in vigore, non rappresenta più un limite assoluto da prendere a riferimento in ragione delle modifiche introdotte dall’articolo 33, comma 2, ottavo periodo, Dl 34/2019 e di quelle introdotte dall’articolo 3, comma 2, del Dl 80/2021, rimangono viceversa fermi, in linea generale, i principi e i vincoli di spesa già esistenti nell’ordinamento previsti dall’articolo 1 commi 557-quater e 562 della legge 296/2006 (sezione regionale Lombardia, deliberazione n. 164/2020/PAR e sezione regionale Campania; deliberazione n. 208/2021/PAR); quindi la soglia della spesa complessiva di personale del 2008 (comma 562), che rappresenta un limite oltre il quale non è consentito accrescere la spesa e, in caso di suo superamento, sorge uno specifico obbligo di riduzione da realizzare nel ciclo di bilancio.

Autocertificazione dei titoli di riserva nei concorsi

Il Tar Calabria-Catanzaro, sezione II con la sentenza n. 160 del 28 gennaio 2025, ha ritenuto che quando il bando di concorso prescriva che i candidati che hanno superato la prova orale devono presentare entro un determinato termine perentorio le autodichiarazioni relative al possesso di eventuali titoli di riserva è corretto e sufficiente che questi siano dichiarati nel contesto della domanda di partecipazione, costituendo anch’essa una dichiarazione sostitutiva.
Ovviamente la dichiarazione sostitutiva non è nemmeno dovuta quando l’interessato presenti la certificazione relativa al titolo posseduto.