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Green pass, la consegna al datore del certificato esonera dai controlli per tutta la durata di validità

É stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Dl 127/2021

di Consuelo Ziggiotto

Con l'approdo in Gazzetta del provvedimento conversione (legge n. 165) sono ufficilamente legge le novità di rilievo del Dl 127/2021. La prima, di grande portata innovativa rispetto alla formulazione originaria delle disposizioni introduttive dell'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro, riguarda la possibilità da parte del lavoratore pubblico e privato di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19 che indica la validità della stessa. Previsione introdotta attraverso una modifica dell'articolo 9-quinquies del Dl 52/2021.

La seconda novità riguarda l'introduzione dell'articolo 9-novies nel Dl 52/2021 che risolve il problema della scadenza del green pass in corso di prestazione lavorativa. Questa ultima disposizione specifica che, qualora la scadenza del green pass di un dipendente pubblico o privato, si collochi nell'ambito della giornata lavorativa del soggetto, il medesimo può rimanere nel luogo di lavoro per il tempo necessario a portare a termine il proprio turno di lavoro, questo ovviamente a condizione che sia stata effettuata una prima verifica positiva. Tale previsione di fatto conferma quanto già si era letto in un faq pubblicata sul sito istituzionale governativo, ora consacrata nel testo di legge con la specifica riferita alla non sanzionabilità del lavoratore il cui green pass scade nel corso della giornata lavorativa.

La grande novità riguarda la possibilità del datore di lavoro di accedere alla scadenza del green pass del lavoratore, solo dove quest'ultimo richieda di consegnare al proprio datore di lavoro copia del certificato verde, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità.

La prima mossa è quindi quella del lavoratore, che di fatto mette volontariamente a disposizione del proprio datore di lavoro copia della certificazione che indica la validità della stessa, esonerandolo quindi dal controllo per il periodo di validità. La disposizione intende realizzare la semplificazione e la razionalizzazione delle verifiche, l'obiettivo è quello evidentemente alleggerire il datore di lavoro nelle operazioni di controllo, nel rispetto del modello di verifica adottato dallo stesso. Modello organizzativo di verifica che deve essere oggetto di informativa inviata sia ai lavoratori che alle loro rappresentanze.

In questo nuovo contesto, operativamente, il datore di lavoro potrebbe comunicare ai lavoratori la novità introdotta dal legislatore, informando e spiegando il loro spazio di azione, vale a dire la possibilità loro concessa, di scegliere di non essere controllati tutti i giorni coperti dalla validità del certificato, a fronte della consegna volontaria di copia dello stesso al datore di lavoro.

Vero è che il datore di lavoro, nel caso in cui riceva copia del green pass con indicazione della validità, potrà risalire alla genesi dello stesso, accedendo alla conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica (certificazione di avvenuta guarigione da covid) o quella riferita a convinzioni personali (scelta in ordine alla profilassi vaccinale), che a detta del Garante appare come conoscenza di informazioni poco compatibile con le garanzie sancite dalla disciplina di protezione dei dati.

Non solo, il Garante nelle osservazioni rivolte al Parlamento prima della conversione del Dl 127/2021, ha ritenuto non legittima la conservazione del green pass da parte del datore di lavoro anche laddove vi sia un presunto consenso implicito del lavoratore che la consegni. Tale consenso in ambito lavorativo non può ritenersi un idoneo presupposto di liceità, in ragione dell'asimmetria che caratterizza il rapporto di lavoro stesso.

Criticità che saranno oggetto di attenzione ma che il testo definitivo pubblicato in Gazzetta ha del tutto ignorato.

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