Amministratori

Green pass, per l'assenza ingiustificata non scatta il licenziamento

Quali sono le regole su controlli e sanzioni

di Arturo Bianco

Indicazione delle regole per lo svolgimento dei controlli per il possesso e l'esibizione del green pass da parte dei dipendenti pubblici e dei soggetti che le Pa utilizzano nelle proprie attività; individuazione delle sanzioni che vanno irrogate direttamente dagli enti e di quelle che devono essere irrogate da parte dei prefetti ed esclusione di conseguenze disciplinari per la violazione di queste disposizioni. Possono essere così riassunte le principali prescrizioni dettate dalla normativa per l'applicazione dei nuovi vincoli per l'utilizzo del green pass nell'ambito del lavoro pubblico. Spetta ai dirigenti la attivazione e coordinamento delle attività di controllo. Esse devono essere effettuate non solo nei confronti dei dipendenti pubblici, ma anche dei dipendenti e collaboratori delle società che lavorano per conto delle Pa. Questi soggetti sono inoltre assoggettati al controllo anche da parte dei propri datori di lavoro. Per lo svolgimento dell'attività di verifica, la normativa suggerisce il ricorso al metodo della individuazione a campione e che i controlli siano effettuati al momento dell'ingresso ai luoghi di lavoro. Queste previsioni dovrebbero essere integrate da un Dpcm e da linee guida, che per regioni ed enti locali saranno adottate previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata.

Il personale che comunicherà di non essere in possesso della certificazione verde o che ne risulterà privo viene in modo automatico considerato come assente ingiustificato. Dopo cinque giorni di assenza si determina la sospensione dal lavoro fino alla presentazione della certificazione, con interruzione della erogazione della retribuzione e di tutte le altre forme di trattamento economico. Queste misure non richiedono l'avvio di un procedimento disciplinare e vanno applicate direttamente dal soggetto che l'ente incarica della effettuazione dei controlli. Per una chiara ed espressa previsione della disposizione si stabilisce che non vi siano «conseguenze disciplinari» ed il dipendente non potrà di conseguenza essere licenziato: è questa una esplicita deroga alle prescrizioni dell'articolo 55-quater del Dlgs 165/2001, per il quale si deve irrogare il licenziamento disciplinare a seguito in caso di assenza ingiustificata per un periodo superiore a tre giorni negli ultimi due anni. Viene inoltre prevista la irrogazione di una specifica sanzione per l'ingresso in violazione del possesso del green pass. Viene altresì sanzionata la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di verifica del rispetto della previsione legislativa e/o del vincolo a darsi delle specifiche misure organizzative. La competenza alla irrogazione di queste sanzioni è assegnata al Prefetto, cui i soggetti che ogni ente ha incaricato dell'applicazione della disposizione trasmettono i relativi atti.

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