Personale

Green pass, il paradosso delle ferie «elusive»

Chi è controllato post accesso può avere i riposi, se la verifica è all’ingresso non è possibile

di Consuelo Ziggiotto

Le Linee guida su rientro in presenza, Green pass e le Faq ministeriali non risolvono molti nodi. Le Linee guida precisano che se il lavoratore è sprovvisto di Green pass dopo l’accesso alla sede, va allontanato ed è assente ingiustificato. Per le giornate diverse da quella interessata, il lavoratore può fruire degli istituti contrattuali di assenza retribuiti. Potrebbe chiedere, ad esempio, un periodo di ferie. L’opzione non sembra esercitabile dal lavoratore controllato prima dell’accesso, perché le Linee guida, e prima ancora la norma, in questo caso precisano che il lavoratore è assente ingiustificato fino all’esibizione della certificazione verde valida.

La Faq 12 genera perplessità dove precisa che il Green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza necessità di allontanamento del possessore. Va chiarito che la scelta di verificare il possesso del Green pass prima dell’accesso o dopo è legittima in entrambi i casi. Va da sé che la validità del Green pass deve risultare durante il controllo e non prima. Negli enti che hanno scelto il controllo a tappeto svolto dopo l’accesso, non può essere richiesta la validità del Green pass prima dell’accesso, perché non verificabile. Se il controllo fatto dopo l’accesso non produce esito positivo, il lavoratore è intimato a lasciare il posto di lavoro. Altro è la doppia verifica: ove la prima sia effettuata a campione, prima dell’accesso, lascia inalterato l’esito positivo, nel caso in cui durante un successivo controllo l’esito sia negativo.

Il Dpcm del 23 settembre non può essere frainteso dove specifica che dal 15 ottobre la presenza è la modalità ordinaria dell’attività lavorativa. È inequivocabile la fine delle deroghe emergenziali su accordo e obblighi informativi. Tuttavia, le linee guida contenute nel Dm dell’8 ottobre, aprendo una finestra di 15 giorni per dare attuazione alle direttive, hanno aperto spazi interpretativi che hanno condotto gli enti a ritenere posticipato al 31 ottobre il temine del lavoro agile emergenziale per il personale non preposto al front office e al back office. La Faq di Funzione Pubblica interpreta invece con rigore il termine del 15 ottobre, superato il quale le modalità del lavoro agile sono solo quelle del Dm, quindi con accordo individuale.

Chiarito che la quarantena non è più un motivo per ricorrere al lavoro agile e che quindi i lavoratori godranno della tutela prevista all’articolo 87, comma 1, del Dl 18/2020 (equiparazione a ricovero ospedaliero, nessuna trattenuta, esclusione dal comporto), rimane da decifrare il contenuto di un’altra Faq sui lavoratori fragili. Per loro la tutela dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis del Dl 18/2020 è stata prorogata al 31 dicembre. Quindi per loro c’è il diritto al lavoro agile e dove questo non è possibile interviene la sorveglianza precauzionale: assenza dal servizio prescritta dal medico competente, esclusa dal comporto senza detrimento economico. Eppure anche per loro, per lo Smart working, devono essere rispettate le condizionalità previste dal Dm. Difficile coniugare la protezione offerta dalla norma con un lavoro, ancorché agile, reso in prevalenza in presenza, come impone il decreto.

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