I controlli del revisore successivi all'approvazione del bilancio di previsione
Come ben sappiamo il termine per l'approvazione da parte del consiglio comunale del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'articolo 151, comma 1, del Tuel, per l'annualità 2021/2023, è stato prorogato al 30 aprile 2021 dall'articolo 29, decreto legge 41/2021. Non sono pochi gli enti che hanno già ottemperato a questo adempimento e l'organo di revisione ha già rilasciato il proprio parere.
Il monitoraggio continuo della sostenibilità del bilancio, in termini di rispetto dell'andamento economico e del suo equilibrio, rientra tra le funzioni che l'organo di revisione deve attuare costantemente durante la periodica attività di vigilanza e controllo. La normativa prevede alcuni precisi step temporali per l'effettuazione di questa verifica, tra cui il parere obbligatorio sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Ci sono invece ulteriori adempimenti e controlli che a nostro avviso l'organo di revisione deve svolgere e che nello stesso tempo consentono di raccogliere informazioni che si renderanno utili e necessarie per adempiere alle ulteriori incombenze che la normativa prescrive a loro carico come, per esempio, il questionario da trasmettere alla Corte dei conti. In primo luogo, riteniamo necessario prendere visione della delibera di approvazione del Consiglio, avendo cura di annotare nel verbale periodico di controllo e vigilanza il numero e la data, elementi necessari e propedeutici alla compilazione del questionario della Corte dei conti. Dovrà essere cura dell'organo di revisione verificare se il Consiglio ha recepito eventuali "suggerimenti e osservazioni" rilasciate nel parere; riscontrare se le "riserve" espresse siano state sciolte in fase di approvazione; individuare eventuali annotazioni o rilievi dei consiglieri comunali espresse nell'assise di deliberazione.
Inserimento dati al Bdap
Gli altri adempimenti "che gravano sull'ente locale", sui quali l'organo di revisione deve prestare particolare attenzione, si riferiscono agli obblighi di pubblicazione in primis quello stabilito dall'articolo 9, comma 1 quinques del decreto legge 113/2016. Occorre verificare che l'ente, entro 30 giorni dall'approvazione, abbia adempiuto all'inserimento dei relativi dati e documenti in Bdap rammentando che questo ritardo condiziona le procedure di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale. Da non sottovalutare che il mancato invio dei dati nei termini comporta altresì la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal ministero dell'Interno. Il controllo relativo all'inserimento dei dati deve essere sostanziale, occorre verificare che corrispondano a quelli indicati in bilancio poiché questa "certificazione" sarà richiesta nel questionario della Corte dei conti prima dell'apposizione della firma. Ricordiamo che i revisori, possono effettuare in autonomia questi controlli mediante la registrazione sul sito della Bdap le cui modalità di registrazione sono state esposte in questa rubrica dal dottore Fabio Federici nell'articolo "Revisori degli enti locali alla prova Bdap".
Pubblicazioni sul sito Internet dell'ente
Sempre in tema di pubblicazione occorre verificare che l'ente abbia adempiuto all'obbligo di inserimento del bilancio nel proprio sito internet nell'apposita sezione all'interno della "amministrazione trasparente". Questo obbligo prevede che siano messi in evidenza i documenti e gli allegati del bilancio preventivo, i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche facendo ricorso a rappresentazioni grafiche con l'obiettivo di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità (articolo 29 comma 1, Dlgs 33/2013). Questo obbligo deve essere riscontrato anche per quanto concerne il piano degli indicatori e risultati attesi dal bilancio, previsto dall'articolo 19 del Dlgs 91/2011.
Peg e piano performance
In relazione ai provvedimenti di gestione del bilancio di previsione rammentiamo che i Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti nei 20 giorni successivi all'approvazione devono aver adottato, ai sensi dell'articolo 169 del Tuel, il piano esecutivo di gestione (Peg), mentre l'adozione del "piano delle performance" previsto dal Dlgs 150/2009 non trova alcuna limitazione ed è un adempimento obbligatorio per tutti gli enti. Poiché il comma 3-bis dell'articolo 169 del Tuel prevede che Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del Dlgs 267/2000 e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 150/2009 sono unificati organicamente nel Peg, sarà necessario inserire nelle carte di lavoro la delibera di approvazione del piano oppure nel caso l'ente abbia appunto «unificato organicamente il piano degli obiettivi e quello delle performance nel Peg» la relativa documentazione a supporto.
Parere con riserva o non favorevole
Se l'organo di revisione nel parere sul bilancio ha espresso "condizioni" o "riserve" dovrà tempestivamente verificare se questi ostacoli siano stati rimossi e nel caso di inottemperanza avvisare il consiglio comunale in tempo utile. Cosa diversa quando si è rilasciato un parere non favorevole. A questo punto occorre analizzare e rivedere le motivazioni della mancata espressione positiva sul bilancio che ricordiamo devono essere esposte in maniera non generica ma circostanziata e precisa e verificare se l'ente ha tenuto conto dei rilievi espressi nel parere.
Laddove l'organo di revisione ritiene che le irregolarità riscontrate siano tali da non garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'articolo 162 del Tuel, oppure il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo così come descritto negli allegati di cui al Dm 1° agosto 2019 e l'ente non ha tenuto conto delle obiezioni formulate dal revisore, a nostro avviso, si rende necessaria un'ulteriore azione dissuasiva.
Per questa situazione possiamo fare riferimento a quanto recato dal principio di vigilanza e controllo del Cncdec al punto 4.7 «nello spirito di leale collaborazione, ove si riscontri una irregolarità, l'organo di revisione invita, in primo luogo, l'ente locale a porre in essere azioni correttive. Ove queste non vengano attuate, anche solo per inerzia o non sia possibile attuarle, occorre segnalare al consiglio con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurano ipotesi di responsabilità». Per finire suggeriamo di raccogliere tutte le informazioni e i documenti nelle carte di lavoro del fascicolo della revisione e annotarle in apposito verbale da notificare agli organi amministrativi dell'ente.
(*) Consigliere nazionale Ancrel - Odcec Tivoli
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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali
INTRODUZIONE ALLA REVISIONE DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI
Seminario di formazione di base in 8 lezioni su piattaforma GoToWebinar (Webinar di 2 ore a lezione - n. 16 crediti formativi complessivi con Test di verifica al termine di ciascuna lezione.
1° lezione 07/05/21 ore 15 -17 L'Organo di revisione economico-finanziaria Relatore: Dott. Luciano Fazzi
2° lezione 14/05/21 ore 15 -17 L'Ordinamento finanziario e contabile e il sistema dei controlli interni Relatore: Dott. Guido Mazzoni
3° lezione 21/05/21 ore 15 -17 Il Bilancio Relatore: Dott.ssa Grazia Zeppa
4° lezione 28/05/21 ore 15 -17 La gestione del Bilancio I Relatore: Dott.ssa Tiziana Vinci
5° lezione 04/06/21 ore 15 -17 La gestione del Bilancio II Relatore: Dott.ssa Antonella Putrino
6° lezione 11/06/21 ore 15 -17 Gli investimenti Relatore: Dott.ssa Rosa Ricciardi
7° lezione 18/06/21 ore 15 -17 La gestione della tesoreria Relatore: Dott.ssa Maria Carla Manca
8° lezione 25/06/21 ore 15 -17 La rendicontazione dei risultati di gestione Relatore: Dott. Marco Castellani
Tutte le info per l'iscrizione al link https://www.ancrel.it/it/eventi.php?id=183
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE
Seminario organizzato da Ancrel Prato in collaborazione con OdcecC Prato. Il Seminario è suddiviso in 5 incontri (webinar), di due ore cadauno dalle 14,30 alle 16.30 .
1° LEZIONE: La gestione delle risorse umane Giovedì 15 aprile 2021
2° LEZIONE: Il Piano triennale dei fabbisogni di personale Lunedì 19 aprile 2021
3° LEZIONE: La costituzione del fondo per le politiche di incentivazione del personale del Comparto Venerdì 23 aprile 2021
4° LEZIONE: L'utilizzazione del fondo per le politiche di incentivazione del personale del Comparto e la CDI Venerdì 30 aprile 2021
5° LEZIONE: La costituzione del fondo e la CDI del personale dirigente Lunedì 10 maggio 2021
Maggiori informazioni nella brochure
IL REVISORE DEI CONTI DEGLI ENTILOCALI
Organizzati da Ancrel Campania e Ancrel Nazionale, in collaborazione con Odcec di Torre Annunziata, 5 webinar di 4 ore a lezione in materia di enti locali su piattaforma GoToWebinar
1° LEZIONE venerdì 23/04/2021 ore 14:00/18:00
La rendicontazione dei risultati di gestione Relatore: Dott.MarcoCastellani
2°LEZIONE lunedì 26/04/2021ore14:00/18:00
La soggettività passiva degli Enti Locali e il sistema dei controlli Relatori: Dott. Gennaro Bianco – Dott. Alfio Spinella
3°LEZIONE martedì 27/04/2021ore14:00/18:00
Lineamenti di responsabilità amministrativo contabile Relatori: Dott.ssa Giuseppina Rizzolo – Dott. Rosario Poliso
4°LEZIONE giovedì 29/04/2021ore14:00/18:00
La responsabilità del Revisore dei conti degli Enti locali Relatori: Dott.ssa Giuseppina Rizzolo – Prof. Avv. Carmine
5°LEZIONE venerdì 30/04/2021ore14:00/18:00
Il personale e le verifiche Relatori: Dott.Alfonso Raho – Dott. Crescenzo Micillo
Maggiori informazioni nella brochure
CORSO BASE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Vicenza, il 11 - 16 novembre 2021, si terrà un corso che si propone di fornire una formazione professionale di base per l'attività di revisione di enti locali necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec. Maggiori dettagli nella brochure
CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Treviso/Belluno, dal 27 settembre 2021 all'8 novembre 2021; a Venezia, dal 28 settembre 2021 al 2 novembre 2021 e a Verona, dal 29 settembre 2021 al 3 novembre 2021 si terrà un corso si propone di fornire un aggiornamento professionale nell'attività di revisione di enti locali, necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec e a quelli previsti dal programma di aggiornamento professionale per revisori legali di cui al Dlgs n. 39 del 27 gennaio 2010 (per le materie caratterizzanti gruppo A) per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei revisori legali tenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il corso è utile anche ad amministratori e funzionari di enti locali e società partecipate da enti locali . Maggiori dettagli nella brochure
CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
In aula, a Trento, dal 30 settembre al 4 novembre 2021 si terrà un corso si propone di fornire un aggiornamento professionale nell'attività di revisione di enti locali, necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal regolamento di formazione emanato dal Cndcec e a quelli previsti dal programma di aggiornamento professionale per revisori legali di cui al Dlgs n. 39 del 27 gennaio 2010 (per le materie caratterizzanti gruppo A) per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei revisori legali tenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Maggiori dettagli nella brochure