I difficili equilibri del bilancio di previsione 2022/2024 e i controlli dell'organo di revisione
Nell'ambito delle attività poste a carico dell'organo di revisione degli enti locali, il rilascio del parere al bilancio di previsione è certamente tra quelle che presentano profili di maggiore complessità poiché vengono richieste valutazioni di tipo prognostico che tengano conto anche del contesto socio economico interno ed esterno all'ente locale.
La crisi energetica e l'instabilità dei mercati finanziari, conseguente agli eventi bellici in corso, complicano un quadro già segnato dalla crisi post pandemica e aggiungono forti elementi di incertezza a scenari fluttuanti difficili da governare.
I bilanci di previsione 2022-2024 degli enti locali avranno difficoltà a perseguire gli equilibri di parte corrente in quanto si registrano:
• maggiori spese per energia elettrica, gas, carburanti; rincari delle materie prime e sostenibilità finanziaria delle clausole di revisione prezzi imposte dall'articolo 29 del Dl 4/2022; aumenti retributivi del personale dipendente connessi ai rinnovi contrattuali che interverranno entro l'anno; accantonamenti integrali al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) (non è più applicabile dal 2022 il comma 79 dell'articolo 1 della legge 160/2019 che consentiva di fruire di accantonamenti ridotti del Fcde per gli enti virtuosi in regola con la riduzione dello stock di debito commerciale e con i tempi di pagamento);
• Minore gettito delle entrate proprie non ancora pienamente ripristinate a seguito della crisi pandemica non compensati da alcun trasferimento erariale, interventi legislativi dello Stato che incidono sulle autonomie territoriali e segnatamente su entrate tributarie e patrimoniali senza prevedere, anche in questo caso, alcun trasferimento compensativo (Cup per l'occupazione di suolo pubblico per le infrastrutture di telecomunicazione e Imu per esenzione immobili merce).
Gli enti locali, inoltre, si trovano a fronteggiare uno sforzo organizzativo di portata colossale nel dover ampliare la propria capacità di spesa per rispondere alle sfide poste dal Pnrr e nel dover costituire nuove strutture di monitoraggio, controllo e auditing dei progetti avviati. Purtroppo in molti casi, le tensioni di parte corrente non consentono di sostenere finanziariamente l'assunzione di nuovo personale cui affidare il pesante carico di lavoro che richiede non solo competenze tecniche (per le quali sono previsti utilizzi di risorse negli ambiti dei quadri economici dei progetti del Pnrr) ma anche amministrative e contabili.
L'organo di revisione è chiamato a tenere conto nelle proprie valutazioni della circostanza che, anche per il 2022, permangono alcuni strumenti straordinari derogatori delle normali regole contabili (articolo 109 Dl 18/2020 comma 1-ter, 1-bis) e possibilità di utilizzo delle risorse del "fondone" non utilizzate nel 2020 e/o nel 2021 ma occorre altresì tenere presente che l'emergenza sanitaria è cessata al 31 marzo 2022 e che pertanto deve trovarsi per gli impieghi di queste risorse oggettiva rispondenza alle finalità per le quali sono state previste.
La deliberazione della Corte dei conti, sezione Autonomie, n. 2/2022 - oltre a prevedere una particolare e pervasiva attività di controllo dell'organo di revisione in materia di Pnrr, che deve investire non solo l'aspetto contabile, ma anche verificare l'adeguatezza delle strutture organizzative degli applicativi gestionali di monitoraggio e l'appropriatezza quali-quantitativa delle risorse umane dedicate – ha richiamato l'attenzione degli operatori anche sulla corretta contabilizzazione del Fal, sulla congruità degli accantonamenti del Fcde e del Fgdc, sulla rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità che scontano un tasso di interesse passivo superiore al 3 per cento. Inoltre la corte ha posto un particolare accento sulla puntuale verifica del conseguimento degli equilibri di cassa il cui effetto benefico si pone come volano per la piena valorizzazione degli obiettivi del Pnrr e come realizzazione della riforma abilitante chiesta dall'Ue per la riduzione dei tempi di pagamento della Pa.
Il tema degli organismi partecipati e delle refluenze che le gestioni in perdita possono avere sugli enti locali non è certamente nuovo per l'organo di revisione, tuttavia i controlli da effettuarsi su questo versante devono essere sempre approfonditi e tesi a scongiurare l'introduzione di pericolosi elementi di squilibrio.
L'organo di revisione, in un contesto così variabile, deve dotarsi di un metodo di controllo deduttivo e di una pianificazione organizzata delle attività di verifica in funzione degli obiettivi da raggiungere che restano sempre quelli ascrivibili al conseguimento dinamico degli equilibri di bilancio attuali e prospettici. Il perseguimento dell'equilibrio, nell'incerto panorama delineatosi, non può prescindere da un approccio sostanziale (e non adempimentale) che dia anche atto della previsione di risorse sufficienti per garantire le posizioni giuridiche soggettive delle singole persone che compongono le collettività di riferimento, consentendo agli enti in difficoltà di erogare comunque servizi e prestazioni direttamente connessi al riconoscimento dei diritti fondamentali costituzionali e alla promozione dell'equità e della solidarietà sociale. In presenza di risorse scarse, le scelte di allocazione devono tenere conto di una scala di priorità degli impieghi prediligendo la compiuta realizzazione delle finalità istituzionali degli enti locali e la piena effettività dei diritti costituzionalmente garantiti.
L'organo di revisione - i cui tratti salienti devono sempre essere l'indipendenza, l'alta competenza, la probità, la professionalità e spesso il coraggio nell'assumere posizioni impopolari o di contrasto - all'esito dei propri controlli, rilascerà un parere articolato e motivato improntato ai principi della significatività, della comprensibilità e della trasparenza in modo da far percepire tanto agli amministratori quanto agli amministrati gli effetti di breve, medio e lungo periodo delle politiche pubbliche declinate nel bilancio di previsione oggetto di analisi.
(*) Coordinatrice regionale delle sezioni Ancrel della regione siciliana e responsabile del servizio finanziario del Comune di Alcamo
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