Imprese

I privati che realizzano opere pubbliche sono esenti dal contributo di costruzione

Tar Toscana: è sufficiente che il cantiere sia aperto per conto di un ente pubblico

di Pietro Verna

Il requisito soggettivo necessario per accordare l'esenzione dal contributo di costruzione di cui all'art. 17, comma 3, lett. c), del testo unico dell'edilizia («il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici») sussiste non solo nel caso in cui l'opera sia realizzata direttamente da un ente pubblico nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, ma anche nel caso in cui l'opera venga realizzata da un soggetto privato, purché per conto di un ente pubblico.

Lo ha stabilito il Tar Toscana, Sez. III (sentenza 28 luglio 2020, n. 987) al quale si era rivolta una società operante nel settore delle costruzioni per chiedere l'accertamento che non fosse dovuto il contributo di costruzione versato al Comune di Montecatini Terme per la realizzazione/gestione di porzioni immobiliari comprese in un centro polifunzionale destinato a Terminal Bus.

Contributo che l'amministrazione comunale non avrebbe dovuto chiedere in quanto:

1) il piano regolatore generale aveva qualificato le opere di pubblico interesse;
2) la convenzione urbanistica aveva previsto l'esonero dal costo di costruzione ai sensi della normativa regionale (vedi più giù) ed attribuito alla società i poteri per la realizzazione delle opere mediante «[lo] strumento della concessione per la costruzione e gestione di opera pubblica, trasferendo [alla società] il perseguimento di una finalità di rilievo pubblicistico e collettivo nell'esplicazione di un interesse pubblico», con la clausola che alla scadenza della concessione le opere sarebbero diventate di proprietà del Comune.

Da qui la sentenza, che conferma l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale l'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione richiede il concorso di due requisiti: l'ascrivibilità del manufatto oggetto del titolo edilizio alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale e l'esecuzione delle opere da parte di enti istituzionalmente competenti ovvero da parte di privati per conto di un ente pubblico (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5356; sez. V, 7 maggio 2013, n. 2467; sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1332) a condizione che lo strumento contrattuale utilizzato consenta di imputare la realizzazione del bene direttamente all'ente per conto del quale i privati abbiano operato (cfr. Consiglio di Stato, IV, 11 febbraio 2016, n. 595 e Tar Lombardia -Milano, sez. II, 26 giugno 2016, n.1502).

Il che implica che «possono ottenere l'esonero contributivo non solo le amministrazioni formalmente previste e riconosciute come tali dalla legge, ma anche soggetti privati (imprenditori individuali, società per azioni) che esercitino un'attività pubblicisticamente rilevante, ponendosi in una condizione di longamanus della p.a.,» ( Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 giugno 2016, n. 2394 che ha confermato la sentenza del Tar dell' Emilia Romagna che aveva annullato il provvedimento con il quale il Comune di Rimini aveva chiesto e ottenuto dalla società concessionaria della gestione di servizi pubblici locali il pagamento del contributo per il rilascio di un permesso di costruire per la ristrutturazione e l'ampliamento di un immobile di sua proprietà destinato a ospitare le attività direzionali/amministrative e di accoglienza del pubblico fruitore dei servizi erogati). Fermo restando che l'azione volta alla declaratoria di insussistenza del contributo di costruzione può essere intentata a prescindere dall'impugnazione o esistenza dell'atto con il quale viene richiesto il pagamento, trattandosi di un giudizio di accertamento di un rapporto obbligatorio pecuniario proponibile nel termine prescrizionale dinanzi al giudice amministrativo stante la sua cognizione esclusiva ex art. 133, comma1, lettera f), del codice del processo amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5072; nello stesso senso, ex plurimis, Consiglio di Stato: Sez. VI, 7 maggio 2015, n. 2294; Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1504 e 21 agosto 2013, n. 4208).

Normativa regionale
L'art. 124 della legge della Regione Toscana 21 dicembre 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" esonera dal pagamento del contributo di costruzione gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai soggetti competenti «nonché le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati o privato sociale previa, in questo caso, convenzione con il comune che assicuri l'interesse pubblico»

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