Fisco e contabilità

I proprietari dei locali adibiti a rimessa pubblica devono pagare la Tarsu

L'attività di parcheggio ha la stessa possibilità di produrre rifiuti di un box-locale di sgombero

di Giulio Benedetti

I proprietari dei locali adibiti a rimessa pubblica devono pagare la Tarsu anche se non sono luoghi in cui si producono i rifiuti. Lo ha deciso la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 18123/2021.

Il caso trattato
Il proprietario di alcuni locali adibiti a rimessa pubblica aveva ottenuto dalla Commissione tributaria regionale l'annullamento della cartella con cui il Comune chiedeva il pagamento della Tarsu. Il giudice di appello affermava che tale bene era utilizzato solo per il parcheggio e la custodia della auto, in cui la presenza umana è sporadica durante la giornata e si protrae per pochissimo tempo. Pertanto, l'attività di parcheggio ha la stessa possibilità di produrre rifiuti di un box-locale di sgombero e quindi il giudice aveva disapplicato la delibera comunale che stabiliva le tariffe del tributo.

La decisione della Cassazione
Il Comune si è rivolto al giudice di legittimità lamentando l'ingiustizia della sentenza, attesa la mancanza di motivazione, poiché la Ctr ha aderito acriticamente alla tesi del contribuente. Inoltre, il Comune sosteneva che la sentenza violava la regola generale per cui sono soggetti passivi dell'imposta coloro che occupano o detengano immobili nel territorio comunale e che i casi, tassativamente previsti, di non sottoposizione al tributo devono essere provati dal contribuente. Pertanto, il giudice tributario non avrebbe potuto disapplicare il regolamento tariffario comunale, in quanto lo stesso non consente l'applicazione alle autorimesse della diversa tariffa prevista per i box-locali di sgombero.
La Corte di cassazione (ordinanza n. 18123/2021) ha cassato la sentenza impugnata rilevando che il presupposto della Tarsu (Dlgs 507/1993) è l'occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, e, in base all'articolo 62, comma secondo, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, secondo la denuncia del contribuente. Quindi la norma pone a carico dei possessori degli immobili una presunzione legale relativa alla produzione dei rifiuti. L'impossibilità dei locali a produrre i rifiuti non può essere ritenuta presuntivamente dal giudice tributario, perché è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o attraverso idonea documentazione. La sentenza della Ctr contrasta con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità che negano al contribuente l'esenzione dalla Tarsu nell'area coperta destinata ad autorimessa pubblica, sulla base della sola sua equiparazione all'area dei box- locali di sgombero.

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