Fisco e contabilità

I titolari degli alberghi non sono più agenti contabili

Per la Corte dei conti lombarda, escluso il reato di peculato, non si configurare il «maneggio di denaro pubblico»

di Giuseppe Debenedetto

I gestori delle strutture ricettive non possono più essere considerati agenti contabili, non potendosi più imputare loro alcuna condotta di omesso versamento di denaro pubblico, ma soltanto l'inadempimento di un obbligo tributario.

Lo ha affermato la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con la sentenza n. 38/2021, prendendo le distanze dalle altre sezioni della Corte dei Conti e conformandosi così ai principi sanciti dalla Cassazione penale con le recenti sentenze n. 30227/2020 (su Enti locali & edilizia del 4 novembre) e n. 36317/2020.

I giudici contabili lombardi hanno chiarito che con la riforma introdotta dall'articolo 180 del Dl 34/2020 (in vigore dal 19 maggio 2020) i gestori delle strutture ricettive sono stati considerati responsabili d'imposta con diritto di rivalsa dell'imposta di soggiorno nei confronti del turista. Di conseguenza sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente. Pertanto, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell'imposta e della sanzione del 30%, come previsto dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997.

Si tratta di modifiche normative che hanno prodotto effetti anche a livello penale, non potendosi più configurare il reato di peculato in caso di mancato riversamento al Comune dell'imposta di soggiorno. La Cassazione penale ha infatti chiarito che il gestore non può più essere ritenuto incaricato di pubblico servizio non essendoci più maneggio di denaro pubblico (sentenze n. n. 30227/2020 e n. 36317/2020).

É rimasto però il dubbio sulla possibilità di continuare a qualificare agente contabile il gestore della struttura ricettiva. Alcune sezioni giurisdizionali della Corte dei conti (tra cui la Sicilia con la sentenza n. 432/2020 (su Enti locali & edilizia del 23 settembre ) e la Toscana con le sentenze n. 273/2020, n. 286/2020, n. 306/2020, n. 316/2020, n. 328/2020, n. 330/2020 e n. 4/2021) hanno ritenuto che nulla sarebbe cambiato sotto il profilo della responsabilità erariale del gestore, che resterebbe quindi agente contabile.

Posizione non condivisa dalla Corte dei Conti Lombardia, che evidenzia il contrasto con quanto affermato dalla Cassazione penale, poichè una volta escluso il reato di peculato (in quanto le somme dovute dall'esercente appartengono al suo patrimonio e non a quello del Comune), risulta difficile configurare il «maneggio di denaro pubblico», condizione indispensabile per attribuire la qualifica di agente contabile al gestore della struttura ricettiva.

Peraltro, il gestore è attualmente incluso nel novero dei soggetti passivi dell'obbligazione (ovvero il soggetto tenuto all'adempimento), destinatario di precisi obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta. In sostanza il gestore rientra in un rapporto di natura esclusivamente tributaria, come desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarie di cui all'articolo 13 del Dlgs 471/1997, applicabili in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno.

La decisione dei giudici contabili lombardi ha evidenti riflessi sugli adempimenti delle strutture ricettive, che non sono più tenute alla resa del conto giudiziale della gestione (modello 21), ad eccezione del primo periodo dell'anno 2020 (cioè fino al 18 maggio 2020). I Comuni avranno invece la possibilità di controllare le dichiarazioni delle strutture ricettive attraverso i dati e le informazioni che l'Agenzia delle Entrate mette a loro disposizione secondo le modalità previste dal Dm 11 novembre 2020.

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