Fisco e contabilità

Ifel, agevolazioni Tari anche per chi non è stato chiuso dalle restrizioni anti-Covid

I Comuni possono utilizzare eventuali importi residui della quota del fondone 2020

di Giuseppe Debenedetto

Le agevolazioni Tari 2021 possono essere concesse non solo alle attività interessate dalle chiusure obbligatorie e da altre restrizioni ma anche in favore delle imprese che hanno subìto un rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato a causa dell'emergenza sanitaria in atto, pur in assenza di disposizioni restrittive. É quanto affermato dall'Ifel in una nota di chiarimento sull'ambito applicativo delle agevolazioni Tari previste dall'articolo 6 del Dl 73/2021.

L'Ifel evidenzia in primo luogo che i Comuni possono utilizzare eventuali importi residui della quota del fondone 2020, oltre alle risorse specifiche previste dal Dl 73/2021 che ha istituito un fondo di 600 milioni da destinare alle attività economiche penalizzate dalla pandemia, da assegnare ai Comuni con apposito decreto ministeriale. Il 28 maggio scorso l'Ifel ha pubblicato una stima degli importi destinati a ciascun Comune, per cui è possibile quantificare l'importo delle agevolazioni Tari 2021.

In merito al perimetro di impiego delle risorse, l'articolo 6 del Dl 73/2021 fa riferimento alle «categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività». Concetto che andrebbe esteso anche a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. É possibile quindi ampliare la tipologia delle attività beneficiarie dell'agevolazione, oppure chiedere alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato.

I Comuni possono anche decidere di differenziare le misure agevolative, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa.

L'Ifel ritiene inoltre ammissibile, in presenza di eventuali conguagli dovuti alla determinazione dei piani finanziari secondo il metodo Arera avviato dal 2020, anche l'applicazione di una quota di agevolazione generalizzata (sempre con riferimento alle utenze non domestiche).

Relativamente al termine per l'adozione dei provvedimenti agevolativi, l'Ifel evidenzia che le tempistiche restano piuttosto strette considerato l'imminente scadenza del termine del 30 giugno 2021, a eccezione dei Comuni che ricadono nella disposizione di proroga del termine del bilancio al 31 luglio 2021 per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021.

Il 30 giugno è ormai alle porte ed è tecnicamente impossibile da rispettare in assenza del piano finanziario validato dall'ente territorialmente competente, situazione nella quale si trovano moltissimi Comuni. In disparte la circostanza che le assegnazioni non sono state ancora ufficializzate con l'apposito Dm. L'Ifel ha proposto un differimento al 31 luglio 2021, ma l'eventuale adozione dell'emendamento interverrebbe in sede di conversione in legge del Dl 73/2021, cioè a termini già scaduti. La situazione è delicata perché il mancato rispetto del termine del 30 giugno comporta l'inefficacia dei provvedimenti tardivi (anche di un solo giorno), per cui le attività economiche non potrebbero più usufruire delle agevolazioni concesse dai Comuni. Occorrerebbe quindi un intervento urgente del Governo, attraverso un decreto legge o un decreto del ministro dell'Interno previsto dall'articolo 151 del Tuel.

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