Fisco e contabilità

Ifel: fondone utilizzabile anche per spese connesse all'emergenza

Ammissibile finanziare perdite di gettito per agevolazioni o esenzioni stabilite autonomamente dall'ente

di Elena Masini ed Alberto Scheda

A fronte di molti dubbi che gli enti locali stavano avanzando sulla natura dei ristori attributi in base all'articolo 106 del Dl Rilancio, l'Ifel ha emesso una nota di chiarimenti per indirizzare le amministrazioni sull'uso delle risorse assegnate. I dubbi riguardano la natura provvisoria dei ristori e le eventuali compensazioni che la norma prevede a giugno 2021. Su questo la nota cerca di delineare un quadro per un utilizzo, in sicurezza, dei fondi.

La nota ricostruisce il quadro degli importi e dei passi normativi che hanno determinato le assegnazioni e rileva la tipologia dei destinatari, in conversione anche le Unioni di comuni e le Comunità Montane sono destinatarie di assegnazioni di fondi. Per la collocazione contabile sottolinea come il trasferimento non ha alcun esplicito vincolo di destinazione e appare fuor di dubbio che l'entrata in questione debba collocarsi nel Titolo II dell'entrata, alla voce «Trasferimenti correnti da Ministeri» (E.2.01.01.01.001).

L'aspetto più significativo contenuto nella nota riguarda la possibilità di usare i fondi non solo per compensare le mancate entrate da Covid-19 ma anche per spese connesse all'emergenza. A questo fine il punto di riferimento dovrà essere la spesa autorizzata 2019 «per il finanziamento di tutte quelle attività che caratterizzano la normale operatività dell'ente, nonché per le esigenze aggiuntive connesse all'emergenza in atto che non trovino adeguata copertura in assegnazioni specifiche». Ovviamente, sarà fondamentale motivare e illustrare negli atti il nesso di causa effetto tra emergenza Covid-19 e relativo impiego delle risorse. Cosa succederà a giugno 2021, termine indicato dalla norma per le verifiche sulle assegnazioni? A oggi non è possibile ipotizzare i criteri che verranno utilizzati per stimare le perdite, ma Anci auspica e dovrebbe sostenere l'ipotesi di effettuare eventuali compensazioni in più o in meno avvallando «una regolazione degli effetti finali che non influenzi per via diretta la competenza 2021, incentrandosi invece sulle componenti libere o oggetto di discrezionale accantonamento dei risultati di amministrazione 2020».

É ammissibile finanziare perdite di gettito per agevolazioni o esenzioni stabilite autonomamente dall'ente? Sì, ma con molta attenzione alle condizioni del contesto socio-economico del territorio, in quanto «non tutte le agevolazioni autonome potranno essere equiparate alle perdite di gettito derivanti dall'emergenza. Una riduzione generalizzata dell'IMU o l'abolizione per il 2020 dell'imposta di soggiorno, ad esempio, pur legittime, non incontrano i criteri di necessarietà che sottostanno allo schema del ristoro ex art. 106». Le agevolazioni dovranno quindi essere specifiche e limitate, anche in adattamento a situazioni locali di schemi nazionali, quali ad esempio quello recato dall'articolo 177 (IMU-alberghi). Anche le riduzioni della Tari sono ammissibili ma sempre temporalmente limitata e correlata alle «imprese soggette a chiusura obbligatoria e dalle famiglie più esposte agli effetti della crisi, sulla base di informazioni peraltro desumibili anche da fonti statistiche ufficiali».

L'uso delle risorse, quindi, dovrà essere correlato oculatamente alla crisi da Coronavirus: sarà più che mai opportuno stimare e motivare i propri atti contabili in modo da definire nel modo più compiuto possibile le ragioni delle agevolazioni e delle maggiori spese. Il tutto in attesa di conoscere il testo definitivo del decreto agosto che, secondo le anticipazioni di ieri (si veda Enti locali & ediliza del 5 agosto), sembra blindare l'utilizzo delle risorse sul lato dell'entrata.

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